Proroga automatica delle concessioni demaniali e priorità sulla proroga per investimenti (TAR Puglia n. 884 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le proroghe legali delle concessioni demaniali, aventi natura automatica e generale, prevalgono sulle ipotesi di proroga particolari finalizzate all’ammortamento degli investimenti, attesa la loro priorità cronologica e logica. La proroga automatica, non pregiudicando la possibilità di avanzare successiva istanza per l’ammortamento degli investimenti, rende inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione del provvedimento che ne dispone l’applicazione. L’ammortamento degli investimenti presuppone l’intervento di norme di dettaglio che consentano una valutazione ancorata a parametri oggettivi. La disciplina di cui all’art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 400/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 494/1993, è applicabile esclusivamente alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e non anche a quelle riguardanti beni adibiti ad attività commerciali.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una concessione demaniale su un bene in località Lido Marini, nel comune di Ugento, adibito a chiosco bar tabacchi, impugnava il provvedimento con cui l’amministrazione comunale aveva disposto la proroga automatica della concessione ai sensi dell’art. 1, commi 682-683, della legge n. 145/2018, anziché riconoscere la proroga finalizzata all’ammortamento degli investimenti effettuati, ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 400/1993. Il ricorrente assumeva di aver realizzato investimenti per un importo complessivo considerevole, con un residuo da ammortizzare, e di aver richiesto una proroga della concessione fino al 31.12.2033, termine ritenuto idoneo a garantire l’integrale ammortamento. Il ricorso, inizialmente proposto in via straordinaria al Presidente della Repubblica, era stato trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione del comune intimato. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la materia delle concessioni demaniali è stata regolata negli anni da numerose leggi provvedimento, le quali hanno disposto proroghe automatiche e generali. Tale natura automatica e generale delle proroghe comporta la loro priorità rispetto alle ipotesi di proroga particolari, come quella finalizzata all’ammortamento degli investimenti. Il TAR ha evidenziato che la proroga automatica, proprio perché generale ed automatica, non pregiudica la possibilità per il concessionario di proporre in un momento successivo un’istanza di proroga per l’ammortamento degli investimenti effettuati. Sotto tale profilo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che l’ammortamento degli investimenti presuppone l’intervento di norme di dettaglio, finalizzate a consentire una valutazione ancorata a parametri oggettivi, non rinvenibili nella disciplina richiamata dal ricorrente. La domanda proposta è risultata altresì inammissibile e infondata poiché fondata su una normativa prevista per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, mentre l’immobile in concessione è costituito da un chiosco in muratura destinato all’esercizio di un’attività commerciale di bar tabacchi. Consegue la reiezione del ricorso perché infondato. Nessuna statuizione è stata adottata in merito alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del comune intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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