Soccorso istruttorio e valutazione dei titoli nel concorso pubblico (TAR Lazio n. 7068 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico, la circostanza che taluni titoli non siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione non ne preclude la valutazione ove gli stessi risultino già caricati dal candidato sulla piattaforma telematica e siano, quindi, nella disponibilità della Commissione esaminatrice. L’Amministrazione è gravata da un obbligo di verifica della correttezza delle domande, nei limiti della razionale proporzionalità, e deve attivare il soccorso istruttorio ex art. 6 della l. n. 241/1990 in presenza di meri errori materiali agevolmente desumibili dai documenti già versati in atti o segnalati dal candidato. L’istituto del soccorso istruttorio opera, pertanto, anche a fronte di omissioni nella compilazione del modulo di candidatura, allorché la P.A. disponga comunque degli elementi per una valutazione completa, dovendo trovare applicazione il principio del favor participationis.

Il Fatto

Un candidato partecipava al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito su base regionale. All’atto della presentazione della domanda telematica, egli dichiarava quale titolo di accesso la sola laurea magistrale, omettendo di indicare ulteriori titoli di merito (seconda laurea, master e certificazioni linguistiche) pur essendo gli stessi già caricati nella propria area riservata del Portale Unico del reclutamento.

Esclusa la valutazione di tali titoli da parte della Commissione, il candidato presentava istanza di riesame, rigettata dall’Amministrazione sul presupposto che, ai sensi dell’art. 8 del bando, non potessero essere valutati titoli non dichiarati in domanda. A seguito della pubblicazione della graduatoria, il candidato impugnava gli atti, deducendo la violazione dei principi del soccorso istruttorio e del favor participationis, nonché l’errata valutazione dei presupposti da parte dell’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il ricorso, richiamando un orientamento giurisprudenziale espresso in un giudizio identico, secondo cui l’errato caricamento dei titoli nel modulo predisposto per la domanda è irrilevante quando gli stessi siano nella disponibilità della Commissione, potendo la valutazione avvenire anche previa attivazione del soccorso istruttorio.

La sentenza ha valorizzato il principio di conservazione dei dati di cui all’art. 43 del Codice dell’Amministrazione digitale, rilevando che i documenti caricati dal candidato sul portale restano validi e conoscibili dall’Amministrazione. Tale circostanza, unita alla tempestiva segnalazione dell’omissione da parte dell’interessato, rendeva l’attività di integrazione istruttoria non eccessivamente gravosa né sproporzionata.

In applicazione del più recente indirizzo del Consiglio di Stato, il Collegio ha affermato che la P.A. ha un ragionevole obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione e di attivare il soccorso istruttorio ex art. 6 della l. n. 241/1990 ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti o segnalati dal candidato.

Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato accolto, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di valutare gli ulteriori titoli vantati dal ricorrente e già caricati sul Portale, procedendo alla rideterminazione del punteggio finale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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