Il silenzio inadempimento sulla VIA non è eliso dai pareri soprassessori né dalle priorità PNRR (TAR Basilicata n. 168 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale, la mancata espressione dei pareri endoprocedimentali nei termini previsti dall’art. 25 del D.lgs. n. 152/2006 non elide l’obbligo dell’Amministrazione procedente di adottare una pronuncia espressa sull’istanza. L’inerzia dell’Amministrazione su un’istanza di VIA relativa a un progetto compreso nel PNRR integra un illecito permanente, che perdura fino alla proposizione del ricorso avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. La disciplina sulle priorità di trattazione introdotta dall’art. 8, co. 1-ter, del D.lgs. n. 152/2006 non pregiudica il rispetto dei termini procedimentali previsti per i progetti PNRR.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nel settore delle energie rinnovabili, presentava in data 10/5/2023 un’istanza di valutazione di impatto ambientale per un impianto agrivoltaico da 19,99 MW. Dopo la dichiarazione di procedibilità e lo svolgimento di tre distinte consultazioni pubbliche, il procedimento restava privo di definizione. La società proponeva quindi ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, chiedendone la condanna a provvedere entro un termine prefissato, con nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ritiene il ricorso fondato, ravvisando l’incontestabile riconducibilità del progetto alla categoria dei “progetti compresi nel PNRR” ai sensi dell’art. 8, co. 2-bis, del D.lgs. n. 152/2006. Ne consegue l’applicazione della scansione procedimentale specificamente disciplinata dagli artt. 24 e 25 del medesimo decreto, che impone la conclusione del procedimento entro termini perentori, decorrenti dalla pubblicazione dell’ultimo avviso al pubblico.

Con riferimento alla fattispecie concreta, prendendo quale dies a quo la data dell’ultima consultazione pubblica del 14/8/2025, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 21/1/2026. Il decorso del termine senza l’adozione del provvedimento finale determina l’illegittimità del silenzio, che l’Amministrazione procedente non ha in alcun modo giustificato.

La Corte chiarisce che i pareri di natura soprassessoria adottati dal Ministero della Cultura, espressi nell’attesa di ricevere lo schema di provvedimento di VIA, sono inidonei a definire il procedimento e non valgono a giustificare l’inerzia del Ministero procedente. Richiamando un consolidato orientamento, il Collegio precisa che la mancata espressione dei previsti pareri nei termini non elide l’obbligo di una pronuncia espressa da parte del Ministero dell’Ambiente.

Il TAR affronta inoltre la questione relativa all’applicabilità della novella dell’art. 8, co. 1-ter, del D.lgs. n. 152/2006, introdotta dall’art. 1 della L. n. 191/2024, che ha stabilito criteri di priorità nella trattazione dei progetti. Tale disposizione espressamente prevede che la disciplina in questione non pregiudichi il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale per i progetti compresi nel PNRR, risultando pertanto applicabile al caso di specie. L’inerzia dell’Amministrazione nei confronti di qualsiasi istanza integra un illecito permanente, che perdura fino alla proposizione del ricorso giurisdizionale.

Il ricorso è accolto e il Ministero dell’Ambiente è condannato a provvedere espressamente nel termine di giorni centoventi dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il Collegio nomina commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, ponendo gli oneri a carico dell’Amministrazione. La decisione è altresì trasmessa alla Procura regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 2, co. 8, della L. n. 241/1990.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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