Payback dispositivi medici: ricorso respinto e difetto di giurisdizione sui rimborsi regionali (TAR Lazio n. 177 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nel testo applicabile ratione temporis, costituisce misura ragionevole e proporzionata nell’ambito del bilanciamento operato dal legislatore, con la conseguenza che le censure di illegittimità costituzionale prospettate avverso gli atti statali di attuazione non superano il vaglio di non manifesta infondatezza. La definizione agevolata del debito introdotta dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito con legge n. 118/2025, non lede il diritto di difesa, poiché il suo utilizzo è rimesso alla libera scelta del debitore, che ben può non avvalersene e coltivare l’azione giurisdizionale assumendone il rischio. Appartiene infine al giudice ordinario, e non al giudice amministrativo, la giurisdizione sulle impugnative degli atti regionali che approvano gli elenchi delle aziende fornitrici e gli importi dovuti a titolo di ripiano.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, adottato di concerto con il MEF, recante certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, insieme al decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 e all’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, che ha fissato i tetti regionali nella misura del 4,4%. Ha poi proposto motivi aggiunti avverso le determinazioni regionali di riparto del superamento del tetto.

La questione centrale riguarda la legittimità del contributo di ripiano posto a carico delle aziende fornitrici, dopo le pronunce della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024 e l’intervento del d.l. n. 95/2025, che ha previsto il pagamento ridotto al 25% degli importi, con definizione agevolata del debito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha deciso con sentenza in forma semplificata ex art. 74 cod. proc. amm., richiamando integralmente i propri precedenti sul medesimo contenzioso. Ha dato atto che nessuna Regione ha depositato la documentazione richiesta dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025 e che la ricorrente ha dichiarato in udienza di non aver effettuato alcun pagamento ridotto, con la conseguenza che il ricorso va deciso nel merito.

Ha quindi richiamato le decisioni della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024, che hanno rispettivamente esteso a tutte le aziende fornitrici la riduzione al 48% della quota e qualificato il payback come misura ragionevole e proporzionata. Su queste basi il ricorso introduttivo è stato respinto perché infondato.

Quanto al motivo aggiunto proposto con la memoria non notificata, il Collegio lo ha ritenuto inammissibile per violazione dell’art. 43 cod. proc. amm., non essendo stato instaurato regolare contraddittorio. Ha inoltre escluso la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 d.l. n. 95/2025, trattandosi di disposizione non applicabile alla vicenda, non avendo la ricorrente scelto la definizione agevolata.

Nel merito, il Collegio ha escluso ogni lesione del diritto di difesa, qualificando la norma come meccanismo di definizione agevolata di un debito speciale, la cui applicazione è rimessa alla libera determinazione del debitore. Ha richiamato, per analogia, l’istituto della definizione agevolata dei carichi tributari di cui all’art. 1, commi 231-236, legge n. 197/2022. I motivi aggiunti avverso gli atti regionali sono stati infine dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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