Il possesso del requisito rileva alla scadenza del bando (TAR Emilia-Romagna n. 950 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di selezione per l’assegnazione di contributi pubblici, la data di riferimento per il riconoscimento dei punteggi di priorità è quella della scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno prevista dalla lex specialis. È pertanto irrilevante che l’istante abbia acquisito il requisito, o che l’Amministrazione abbia provveduto al riguardo, in data successiva a tale termine, ancorché l’istanza finalizzata all’acquisizione del requisito sia stata presentata prima della scadenza. La successiva formazione del silenzio assenso su un’istanza certificativa non può quindi giovare all’interessato ai fini dell’attribuzione del punteggio richiesto in una procedura selettiva. L’eventuale ritardo dell’Amministrazione nella definizione del procedimento certificativo non determina l’illegittimità dell’esclusione dal beneficio, atteso che il requisito doveva comunque sussistere alla data di scadenza del bando.

Il Fatto

Una società agricola aveva partecipato a un avviso pubblico regionale per la creazione e lo sviluppo di agriturismi, richiedendo nella domanda di ammissione l’attribuzione degli 8 punti di priorità collegati alla ristrutturazione di locali per avviare attività sociali. Primo di detta richiesta, la società aveva presentato istanza di aggiornamento della certificazione del rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola, anche al fine di svolgere attività sociali, istanza rimasta inevasa oltre il termine di conclusione del procedimento. A seguito dell’istruttoria, l’Amministrazione negava il punteggio richiesto, non risultando dalla certificazione previsto lo svolgimento di attività sociali, e l’aggiornamento interveniva solo successivamente con esclusione del riferimento alle attività sociali. Collocata al n. 44 della graduatoria definitiva, con punteggio di 58, la società risultava esclusa dal finanziamento per carenza di risorse.

La società proponeva quindi ricorso, deducendo l’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di aggiornamento, l’inefficacia/nullità del provvedimento tardivo, la violazione della lex specialis e un’asserita disparità di trattamento.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato inammissibile la censura nuova introdotta nella memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a., in quanto formulata solo in tale sede e non nel ricorso introduttivo.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto corretta l’operato dell’Amministrazione, richiamando la previsione della lex specialis secondo cui la data di riferimento per il riconoscimento dei punteggi di priorità è quella della scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno, fissata al 20 ottobre 2020. A tale data, la società non risultava in possesso di una certificazione di connessione che prevedesse lo svolgimento di attività sociali, requisito necessario per l’ottenimento del punteggio aggiuntivo.

Quanto alla censura sul silenzio assenso, il TAR l’ha ritenuta comunque priva di fondamento ai fini di causa, posto che l’istante, anche laddove il silenzio si fosse formato, non era in possesso del requisito richiesto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. Il mancato possesso del requisito alla data di scadenza era quindi dirimente, non potendo la successiva attività certificativa dell’Amministrazione giovare all’interessato.

Infondata è stata ritenuta anche la doglianza fondata sulle finalità del finanziamento, poiché l’esclusione derivava direttamente dall’impossibilità di riconoscere il punteggio aggiuntivo per mancanza del requisito alla data di riferimento. Infine, la censura di disparità di trattamento è stata reputata generica, meramente ipotetica e, comunque, non dimostrata.

Conseguentemente, il TAR ha respinto il ricorso e le connesse domande di accertamento del silenzio assenso, di inefficacia/nullità e di risarcimento dei danni, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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