Esecuzione del giudicato sulla carta docente per i precari della scuola (TAR Emilia-Romagna n. 91 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi degli art. 112 e segg. cod. proc. amm., accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e condanna la parte pubblica agli adempimenti dovuti quando risulti decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/96. In caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora un Commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva, senza liquidazione di alcun compenso ove le funzioni siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. La domanda di condanna patrimoniale ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è accolta nella misura degli interessi legali calcolati dal giorno di notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione in via sostitutiva.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 78/2025 del 04.02.2025 del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a rendere disponibile alla ricorrente la carta docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con le regole del personale di ruolo, per un importo di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024, oltre interessi fino al soddisfo.
La ricorrente deduce l’inottemperanza dell’Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, documentato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia del 05.06.2025. Chiede pertanto che sia dichiarato l’obbligo di conformarsi al giudicato, con termine congruo, la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la ricorrente ha documentato l’omesso adempimento e che l’Amministrazione, non costituitasi, non ha contestato alcunché. Ne emerge la sussistenza dei presupposti per il rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod. proc. amm..
Il Tribunale accerta altresì che risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La sentenza era stata notificata in data 13.02.2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero.
In accoglimento della domanda, il TAR ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia. Decorso inutilmente tale termine, provvederà entro i sessanta giorni successivi un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o in un dirigente o funzionario delegato.
Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso in favore del Commissario.
È accolta anche la domanda di condanna patrimoniale ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Quale dies a quo è fissato il giorno di notificazione della sentenza di ottemperanza; quale dies ad quem, il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure quello dell’esecuzione sostitutiva del Commissario. Le spese seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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