Revoca del titolo abilitativo per attività funebre illegittima per difetto di istruttoria (TAR Campania n. 2274 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre, adottata per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, non può fondarsi sulla sola segnalazione della polizia giudiziaria: l’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990 e i principi generali in materia impongono all’Amministrazione un’autonoma attività istruttoria, in contraddittorio con l’interessato, diretta ad accertare l’effettività e la concretezza del pericolo paventato. Il mero rinvio a un singolo episodio, riferito da terzi e non verificato, è insufficiente a dimostrare la perdita dei requisiti minimi di affidabilità. La mancata comunicazione di avvio del procedimento, che abbia impedito all’impresa di produrre la documentazione utile, integra violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 e vizia il provvedimento per difetto di istruttoria.

Il Fatto

Un’impresa funebre impugna l’ordinanza con cui il Comune ha disposto la sospensione immediata dell’attività, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre, il divieto di prosecuzione e l’annullamento degli effetti del titolo già rilasciato.

Il provvedimento si fonda su una nota dei Carabinieri, secondo cui la ditta avrebbe affidato l’organizzazione di un funerale a un’altra impresa, priva di autorizzazione e destinataria di un’interdittiva antimafia. La ricorrente deduce l’assenza di autonoma istruttoria, la motivazione insufficiente e la mancata comunicazione di avvio del procedimento. La Sezione, in via cautelare, aveva già sospeso l’atto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso muovendo dalla natura del potere esercitato. La determinazione comunale poggia unicamente sulle circostanze riportate nella nota della Legione Carabinieri, nella quale si riferisce di “informazioni assunte documentate” da un parente del defunto e si chiede al Comune di disporre la revoca del titolo per scongiurare “probabili e possibili situazioni di pericolo”.

La Sezione rileva che il Comune ha recepito acriticamente la sollecitazione, senza svolgere alcun ulteriore accertamento. Il linguaggio stesso della segnalazione — costruito su formule dubitative come “non escludendo” e “non apparendo antitetico” — segnala la natura meramente ipotetica del pericolo, che l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare in concreto.

Tale verifica avrebbe richiesto, per il Collegio, un ulteriore segmento di attività istruttoria, da compiersi direttamente ovvero presso la stessa Legione Carabinieri, e da svolgersi in contraddittorio procedimentale con la parte interessata, al fine di appurare l’effettività e la concretezza del rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il difetto istruttorio si salda con la violazione delle garanzie partecipative. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento ha impedito all’impresa di sottoporre all’esame del Comune la documentazione poi prodotta in giudizio: il permesso di ingresso nei cimiteri, l’autorizzazione al trasporto, il verbale di chiusura del feretro, la comunicazione di assunzione del personale e la fattura del servizio.

Questi atti dimostrano che il servizio funebre contestato fu eseguito dalla ricorrente, con proprio personale assunto e con regolare fatturazione, e non dalla ditta estranea. La censura investe così, nel suo nucleo, l’erronea ricostruzione dei fatti su cui si fonda la revoca. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna del Comune alle spese, liquidate nel dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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