Riconoscimento titolo estero di sostegno illegittimo diniego sola diversità percorsi (TAR Lazio n. 2458 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento dei titoli di formazione per l’insegnamento di sostegno conseguiti in altro Stato membro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non può respingere l’istanza limitandosi a rilevare la diversità strutturale tra il percorso estero e quello italiano, ovvero la natura non ufficiale del titolo. L’Amministrazione deve procedere a una valutazione in concreto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, verificando la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione. Ove il percorso risulti carente rispetto a quello nazionale, l’equipollenza può essere subordinata all’adozione di opportune e proporzionate misure compensative, ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE. Il diniego fondato su argomentazioni apodittiche e sulla mera diversità dei programmi è pertanto illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria.
Il Fatto
La ricorrente chiedeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di un titolo formativo conseguito in Spagna, finalizzato all’insegnamento di sostegno. L’Amministrazione ha respinto l’istanza con un provvedimento del 22 ottobre 2024, osservando che in Spagna la formazione di sostegno costituisce una professione regolamentata, accessibile tramite titoli universitari ufficiali, e che il titolo dell’istante era invece un “titolo proprio” dell’ateneo, non abilitante e non riconosciuto nello Stato di origine.
Il Ministero ha poi operato un raffronto tra i due percorsi, concludendo per una sostanziale diversità dei programmi e per l’incolmabilità delle differenze. Avverso tale diniego la ricorrente ha proposto ricorso davanti al TAR Lazio, ottenendo l’accoglimento della domanda cautelare con l’ordinanza n. 1189/2025. All’udienza di merito il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso sulla base della disciplina europea come ricostruita dalle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022), rese proprio in materia di titoli di sostegno conseguiti all’estero. Secondo tale indirizzo il Ministero deve esaminare le istanze tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che la durata, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni a tempo pieno.
Da ciò discende l’illegittimità del provvedimento che rigetta l’istanza ritenendo ostativo il richiamo alla differenza tra titoli ufficiali e “titoli propri”. Il Ministero deve valutare in concreto, all’esito di una appropriata istruttoria e motivazione e previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se il percorso seguito all’estero abbia il medesimo contenuto di quello richiesto in Italia, salva l’adozione di specifiche e opportune misure compensative.
Il TAR rileva inoltre che il giudizio di radicale diversità tra i due percorsi è sostanzialmente apodittico. Gli uffici non chiariscono perché un’adeguata previsione di misure compensative, che in astratto potrebbero comprendere ore aggiuntive di didattica, tirocinio e laboratorio, non sia in grado di colmare le lacune della formazione estera, comunque incentrata sulla figura dell’alunno con bisogni educativi speciali.
Il Collegio richiama infine la giurisprudenza euro-unitaria, da ultimo la sentenza della Corte di Giustizia Europea, sez. VIII, 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24. In una situazione esterna all’ambito di applicazione della Direttiva 2005/36/CE, ma rientrante nell’art. 45 TFUE o nell’art. 49 TFUE, le autorità dello Stato membro sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli, nonché l’esperienza pertinente, procedendo a un confronto con le conoscenze e le qualifiche richieste dalla normativa nazionale. Gli articoli 45 e 49 TFUE non impongono di considerare un titolo non rilasciato né riconosciuto nello Stato di origine, ma lo Stato ospitante resta libero di tenerne conto nell’ambito della valutazione comparativa.
Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento di diniego annullato, ai fini del riesame dell’istanza e dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese di giudizio sono compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali in materia.
Nota della Redazione
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