Differimento dell’accesso agli atti privo di termine finale è illegittimo (TAR Lazio n. 3049 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il differimento dell’accesso documentale disposto ai sensi dell’art. 24, comma 4, legge n. 241/1990 e dell’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 184/2006 è legittimo in presenza di esigenze di tutela del buon andamento dell’azione amministrativa e dell’interesse pubblico, ma deve essere ancorato alla ragionevole indicazione di un termine finale entro cui l’ostensione sarà consentita, sia pure per relationem alla conclusione del procedimento in corso. L’omessa indicazione di tale termine, o il rinvio a una durata indeterminata e non correlata a un dies a quo conoscibile, rende il differimento illegittimo, perché si traduce in una dilazione sine die che elude l’obbligo di concludere il procedimento in un termine certo. Accertata la titolarità di un interesse qualificato all’ostensione, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di esibire la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm..
Il Fatto
Una società, controparte contrattuale in un contratto di servizi tecnici di manutenzione aeronautica, chiedeva all’ENAC copia di tutti i documenti e le informazioni detenuti dall’Ente in relazione al procedimento avviato sull’esecuzione di quel rapporto negoziale, al fine di verificare la sussistenza di inadempimenti imputabili alla propria controparte.
L’Ente disponeva il differimento dell’ostensione fino all’esito del procedimento, richiamando l’art. 24, comma 4, legge n. 241/1990 e l’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 184/2006. Il diniego veniva confermato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in sede di riesame. La società proponeva ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., deducendo che il rinvio era di fatto sine die, non essendo stata mai comunicata l’apertura del procedimento né il suo termine di conclusione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata. La ricorrente ha adeguatamente documentato un interesse diretto, concreto e attuale, quanto meno strumentale, alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante: valutare l’impatto dei documenti sull’esecuzione del contratto di manutenzione. La richiesta è inoltre sufficientemente delimitata dal riferimento al procedimento in questione, che ha posto l’Ente in condizione di identificarlo e controdedurre diffusamente.
Nel merito, il TAR ritiene che il differimento sia adeguatamente giustificato dalle esigenze di tutela della sicurezza del trasporto aereo e delle funzioni di sorveglianza sulla manutenzione aeronautica cui l’ENAC è preposto. Il riserbo sul procedimento in corso fino alla definizione risponde a un interesse pubblico che, nel caso concreto, quanto meno consiglia di non anticipare la divulgazione degli atti.
Tuttavia, ravvisata la titolarità di un interesse qualificato all’ostensione, il Collegio afferma che il contemperamento tra le esigenze dell’Amministrazione e l’interesse del richiedente impone la ragionevole indicazione di un termine finale cui ancorare la dilazione, inevitabilmente legato alla pendenza del procedimento e prorogabile, ove ne ricorrano i presupposti, fino alla sua conclusione.
Nel caso di specie tale termine non risulta indicato né dall’Ente né in sede di riesame. Il riferimento generico alla durata del procedimento stabilita nel regolamento interno resta privo di qualsiasi indicazione della tipologia del procedimento e della sua data di avvio, cioè del dies a quo da cui il termine decorre. Il differimento, ferma restandone la legittimità nel principio, diviene così indeterminato.
Il ricorso è dunque accolto sotto il solo profilo dell’omessa indicazione del termine. Poiché il procedimento si è ormai concluso, come riferito in camera di consiglio, il TAR ordina a ENAC, ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm., di consentire l’accesso mediante visione ed estrazione di copia, a spese dell’istante, entro venti giorni dalla comunicazione o dalla notifica della decisione. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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