Trasferimento di polizia e compatibilità con lo stato di salute (TAR Basilicata n. 100 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare avverso un provvedimento di trasferimento del personale della Polizia di Stato per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale è infondata quando la nuova sede risulti più vicina al luogo di residenza, ben collegata e raggiungibile e sia compatibile con la condizione di salute dell’interessato, essendo ivi assicurata la pronta accessibilità a una struttura ospedaliera adeguatamente attrezzata. Ogni motivo di impugnazione nel processo amministrativo deve essere proposto con apposito atto notificato alle controparti; la deduzione di una nuova infermità sollevata solo in memoria non notificata è irricevibile e inammissibile. L’Amministrazione conserva il potere di valutare successivamente l’incidenza della patologia sopravvenuta sulle mansioni proprie della sede di destinazione.
Il Fatto
Un Sovrintendente Capo della Polizia di Stato ha impugnato il decreto del Capo della Polizia del 19.9.2025, che ne aveva disposto il trasferimento immediato a una Questura per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale. Con motivi aggiunti, il ricorrente ha esteso l’impugnazione al decreto del 13.4.2026, che lo ha destinato alla Sezione della Polizia Ferroviaria di un’altra sede, e al parere del Dirigente della Direzione Sanità. Il ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare dei provvedimenti, deducendo l’incompatibilità della sede con il proprio stato di salute.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Basilicata ha respinto la domanda cautelare, rilevando la sostanziale differenza tra la destinazione originaria e quella successiva: il trasferimento disposto nell’aprile 2026 ha assegnato il ricorrente a una sede più vicina e, soprattutto, dotata di una struttura ospedaliera adeguatamente attrezzata, comprensiva di reparto con unità di diagnostica per immagini e ambulatori specialistici.
Il Collegio ha ritenuto che la nuova sede, distante 75 km dalla residenza, fosse ben collegata e facilmente raggiungibile, sicché la compatibilità ambientale risultava garantita. Ha quindi escluso il fumus boni iuris del ricorso, valorizzando la vicinanza e la raggiungibilità del luogo di servizio.
Quanto alla nuova infermità, il Tribunale ha dichiarato la censura irricevibile e inammissibile: essa è stata dedotta per la prima volta con una memoria non notificata, in violazione del principio secondo cui ogni motivo di impugnazione deve essere proposto con atto notificato alle controparti. La patologia è stata inoltre diagnosticata in data successiva al provvedimento impugnato, sicché la relativa valutazione non poteva incidere sulla legittimità del decreto.
Il TAR ha precisato che l’Amministrazione può comunque valutare l’incidenza della patologia sopravvenuta sulle mansioni proprie della Polizia Ferroviaria, in un’ottica di tutela della salute del dipendente. Ha infine compensato le spese della fase cautelare per giusti motivi e disposto l’oscuramento dei dati personali e delle informazioni relative allo stato di salute del ricorrente.
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Nota della Redazione
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