Ripiano dispositivi medici atto vincolato difetto giurisdizione amministrativa (TAR Lazio n. 4471 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento regionale o provinciale adottato ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 non è espressione di potere autoritativo, ma di un’attività meramente ricognitiva e riepilogativa, volta a determinare l’importo dovuto dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per il ripiano del superamento del tetto di spesa. L’attività delle regioni e delle province autonome è interamente vincolata, sia nei presupposti sia nel contenuto, e non implica alcuna spendita di potere discrezionale. Da ciò deriva che la controversia, avente ad oggetto la contestazione dell’obbligo di pagamento e del relativo ammontare, riguarda un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale e non un interesse legittimo. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm., con termine di riassunzione di tre mesi. Il versamento della quota ridotta del 25% del debito, previsto dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, determina la cessazione della materia del contendere nei confronti delle amministrazioni beneficiarie del pagamento.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale, ha impugnato il decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022 e i conseguenti provvedimenti regionali e provinciali che le hanno richiesto il pagamento delle quote di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, ex art. 9-ter del d.l. n. 78/2015. La società ha dedotto plurimi vizi di legittimità, tra cui la violazione del giusto procedimento, la natura sanzionatoria del payback e la lesione dell’affidamento. Alcune regioni resistenti hanno eccepito l’avvenuto versamento della quota ridotta del 25%, ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la cessazione della materia del contendere nei rapporti con le regioni Marche, Toscana, Veneto e Piemonte, avendo la ricorrente versato la quota ridotta del 25% del debito, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, con compensazione delle spese di lite.

Nel merito, quanto ai motivi di illegittimità costituzionale ed eurounitaria, il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato. La Corte ha escluso la violazione dell’art. 23 Cost., in quanto la disciplina individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e procedure di determinazione. Ha, inoltre, escluso la lesione dell’affidamento e dell’irretroattività, poiché le imprese erano consapevoli, sin dal 2015, dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano in caso di superamento.

Quanto alla censurata natura retroattiva della fissazione dei tetti, il Collegio ha osservato che il tetto nazionale del 4,4% era noto sin dal 2014 e che la successiva determinazione regionale, avvenuta nel 2019, non ha introdotto elementi nuovi, essendo stato confermato il medesimo parametro. L’operatore economico, quindi, doveva essere edotto ex ante del rischio di un esborso successivo, non potendo fare affidamento sulla conservazione integrale del prezzo di vendita.

Infine, il Collegio ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione l’impugnazione dei provvedimenti regionali e provinciali, rilevando che l’attività delle regioni è meramente attuativo-esecutiva, priva di discrezionalità e volta a dare attuazione a presupposti già definiti a livello statale. La verifica documentale e la determinazione degli elenchi costituiscono attività vincolata, sicché la situazione giuridica azionata è di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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