Vincoli dimensionali minimi per trasferimento esercizi alimentari nel sito Unesco (TAR Lazio n. 4470 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la disposizione regolamentare di Roma Capitale che, per l’insediamento di un esercizio di vicinato alimentare all’interno del sito Unesco, anche mediante trasferimento di attività già titolata, richiede una superficie di vendita non inferiore a 100 mq. Tale limite, quale misura intermedia rispetto al massimo di 250 mq previsto dalla normativa regionale, risponde ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità, essendo finalizzato a salvaguardare il decoro, l’ambiente urbano e la vivibilità di aree sensibili del centro storico, in linea con i motivi imperativi di interesse generale di cui alla direttiva 2006/123/CE. La disciplina si applica indifferentemente alle nuove aperture e ai trasferimenti di sede, rilevando unicamente il momento in cui il locale viene occupato nel vigore della nuova normativa. Il trasferimento di una SCIA di attività di vicinato alimentare consolidatasi in precedenza non è esente dai nuovi limiti dimensionali.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un esercizio di vicinato alimentare, presentava una SCIA per il trasferimento dell’attività da un locale a un altro sito all’interno del perimetro del sito Unesco di Roma Capitale. L’Amministrazione capitolina dichiarava l’inefficacia della SCIA, ritenendo la superficie di vendita dichiarata (mq 71) non conforme al requisito minimo di 100 mq previsto dagli artt. 14 e 16 della D.A.C. n. 109/2023, che ha approvato il “Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali artigianali nel territorio della Città Storica”.
La società impugnava il provvedimento, deducendo, tra l’altro, la violazione della libertà di iniziativa economica e dei principi comunitari, l’arbitrarietà del criterio dei 100 mq e l’inapplicabilità della nuova disciplina alla SCIA di variazione, essendosi l’attività originaria consolidata prima dell’entrata in vigore del limite dimensionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, nel respingere il ricorso, ha aderito alle motivazioni espresse dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 112/2026, intervenuta medio tempore su una questione analoga, riformando la precedente sentenza di questa stessa Sezione n. 1893/2025. Il Collegio ha innanzitutto disatteso il primo motivo di ricorso, concernente l’illegittimità del limite dimensionale minimo. Richiamando il giudice d’appello, la Corte ha evidenziato come l’Amministrazione abbia individuato un unico parametro di riferimento per tutti i locali del sito Unesco, evitando distinzioni tra tipologie di attività che avrebbero potuto determinare una disparità di trattamento tra operatori economici.
Il limite dei 100 mq è stato ritenuto una misura intermedia e proporzionata rispetto ai 250 mq di superficie massima prevista per gli esercizi di vicinato, idonea a garantire un’adeguata fruibilità dello spazio e a contenere gli assembramenti all’esterno dei locali in aree già congestionate dai flussi turistici. Tale scelta è stata considerata conforme alla ragio legis del regolamento e ai principi della direttiva 2006/123/CE, trovando giustificazione in motivi imperativi di interesse generale come la tutela del decoro urbano e della vivibilità di aree sensibili.
Il Tribunale ha inoltre respinto la censura relativa all’applicabilità della nuova disciplina alle attività già titolate. Sul punto, la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la tutela dell’area rileva nel momento in cui il locale viene occupato per lo svolgimento dell’attività, nel vigore della nuova disciplina. Equiparare la nuova apertura al trasferimento di un’attività esistente è legittimo, poiché una diversa interpretazione determinerebbe una irragionevole discriminazione tra operatori in situazioni identiche e sarebbe inefficiente rispetto alle finalità di tutela perseguite.
Sono state, infine, dichiarate inammissibili per carenza di interesse le censure relative al divieto triennale di nuove aperture e alla mancata elaborazione dei piani di saturazione per le attività artigianali, trattandosi di disposizioni non applicate nella fattispecie in esame, riferite a tipologie di attività diverse da quella esercitata dalla ricorrente. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto, con compensazione delle spese di lite. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il limite dimensionale è legittimo e proporzionato.
Nota della Redazione
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