Accesso all’offerta tecnica: bilanciamento tra difesa e segreti commerciali (TAR Emilia-Romagna n. 661 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per l’impugnazione degli atti di gara decorre dal momento in cui l’interessato acquisisce o è messo in grado di acquisire la piena conoscenza degli atti che lo ledono, e quindi dal giorno in cui le offerte sono effettivamente messe a disposizione ai sensi dell’art. 36 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 36/2023. Il diritto di difesa del concorrente non aggiudicatario costituisce un valore da comparare con la tutela dei segreti tecnici e commerciali; la stazione appaltante è tenuta a un’effettiva, concreta e motivata attività di bilanciamento tra esigenze defensive e riservatezza aziendale, non potendo limitarsi a recepire l’opposizione all’ostensione formulata dall’aggiudicataria. L’accesso può essere negato solo quando, all’esito di un ad hoc balancing, venga in rilievo un’informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico e con caratteri di segretezza oggettiva.
Il Fatto
La società seconda classificata in una procedura aperta per la fornitura di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ha impugnato il diniego di accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, opposto dalla stazione appaltante in ragione dell’opposizione formulata dalla controinteressata. Il ricorrente aveva presentato istanza ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, dolendosi anche della mancata pubblicazione sulla piattaforma telematica delle offerte dei concorrenti in occasione della comunicazione di aggiudicazione. La controinteressata ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, evidenziando la mancata impugnazione dell’aggiudicazione e l’avvenuta scelta di un rimedio diverso da quello accelerato previsto dal codice.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di tardività, ritenendo il ricorso tempestivamente notificato nel termine previsto dall’art. 116 c.p.a. per l’azione di accesso.
Quanto all’eccezione legata alla mancata impugnazione dell’aggiudicazione, il TAR ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale che, valorizzando il principio di effettività della tutela, individua il dies a quo del termine decadenziale nel momento in cui l’operatore economico acquisisce piena conoscenza del contenuto delle offerte e dei documenti di gara. In assenza di ostensione, il partecipante non può essere onerato della proposizione di un ricorso al buio per evitare la decadenza.
Nel merito, il diniego di accesso fondato esclusivamente sull’opposizione della controinteressata è stato giudicato illegittimo per difetto di motivazione. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 35 comma 5 del d.lgs. n. 36/2023, è gravata dell’obbligo di operare un bilanciamento tra il diritto di difesa del concorrente e la tutela dei segreti tecnici e commerciali dell’impresa che abbia richiesto l’oscuramento. Tale bilanciamento è integralmente mancato, essendosi l’amministrazione limitata a recepire l’opposizione, senza valutare le esigenze di conoscenza della richiedente.
La Corte ha precisato che l’ostensione può essere negata solo quando ricorra un’informazione specificatamente individuata, con effettivi caratteri di segretezza oggettiva e idonea a garantire un vantaggio concorrenziale. Ha pertanto accolto il ricorso, con obbligo per la stazione appaltante di riesaminare la domanda di accesso previo oscuramento delle parti secretabili, condannando l’amministrazione e la controinteressata alle spese.
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Nota della Redazione
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