Accolto ricorso su sanzione disciplinare per difetto di contestazione (TAR Molise n. 243 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Consiglio di disciplina non può irrogare una sanzione per una condotta diversa da quella contestata, enucleando una fattispecie non tipizzata e non espressamente addebitata all’incolpato. L’atto di contestazione deve essere preciso e specifico, a tutela del diritto di difesa, e l’istruttoria disciplinare deve essere completa, non potendosi fondare su dichiarazioni ritenute inattendibili. È illegittima la sanzione disciplinare, quale la censura, irrogata in assenza dei presupposti fattuali per l’addebito originario e senza che l’Amministrazione abbia motivato le ragioni di una diversa qualificazione della condotta. La mancata tipizzazione in un codice deontologico della fattispecie contestata preclude la rilevanza disciplinare del fatto.
Il Fatto
Una assistente di Polizia penitenziaria riceveva la notifica di un atto di contestazione di addebiti per l’infrazione di cui all’art. 5, comma 3, lettera g), d.lgs. n. 449/1992, per aver denigrato l’Amministrazione. Il fatto contestato riguardava presunti contatti telefonici con un familiare di un detenuto. L’istruttoria disciplinare si concludeva con la proposta, poi accolta dal Capo del Dipartimento, di irrogare la sanzione della censura, non per la denigrazione, ma per una generica condotta non confacente a ragioni di opportunità e correttezza. La ricorrente impugnava gli atti del procedimento disciplinare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando un vizio procedimentale e sostanziale nella sanzione impugnata. La Corte ha evidenziato come lo stesso Consiglio di disciplina avesse escluso la pertinenza dell’incolpazione per denigrazione, riconoscendo un difetto istruttorio, per non aver ascoltato i testimoni indicati dalla difesa, e basando le accuse su dichiarazioni di soggetti ritenuti inattendibili o animati da rancore.
In tale contesto, il Consiglio ha poi individuato una diversa condotta, ascrivendo alla ricorrente una responsabilità mai contestata. Questa incoerenza tra l’atto di contestazione e la motivazione del provvedimento finale ha determinato una palese violazione del diritto di difesa. La facoltà dell’Amministrazione di ricondurre i fatti a una diversa copertura normativa non può essere esercitata in assenza dei presupposti fattuali per l’addebito originario e senza una precisa tipizzazione della nuova fattispecie.
La Corte ha altresì rilevato l’insussistenza del fatto materiale contestato, dato che la conversazione telefonica era intervenuta con la fidanzata di un ex detenuto e non con un familiare di un detenuto, come erroneamente indicato. Tale condotta, non essendo tipizzata come illecito disciplinare, non poteva essere sanzionata. Il difetto istruttorio, la carenza di motivazione e la violazione del diritto di difesa hanno comportato l’annullamento del provvedimento sanzionatorio. Le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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