Payback dispositivi medici: giurisdizione ordinaria sui provvedimenti regionali di ripiano (TAR Lazio n. 3964 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, per le annualità 2015-2018, supera il vaglio di legittimità costituzionale sotto il profilo dell’art. 41 Cost., dell’art. 23 Cost., dell’art. 117 Cost. in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, e del principio di affidamento. I provvedimenti regionali che approvano l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015, costituiscono atto integralmente vincolato, privo di margine discrezionale anche tecnico: la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché viene in rilievo un diritto soggettivo non intermediato da potere autoritativo.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato davanti al giudice amministrativo il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, di certificazione del superamento dei tetti di spesa nazionali e regionali per gli anni 2015-2018, il decreto del 6 ottobre 2022 recante le linee guida attuative, l’accordo in sede di Conferenza permanente del 7 novembre 2019 e i relativi atti presupposti. Con successivi motivi aggiunti ha gravato anche i decreti con cui le Regioni Marche e Umbria hanno approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano e, da ultimo, i provvedimenti di rideterminazione della quota al 48 per cento, adottati in ottemperanza alla sentenza n. 139 del 2024 della Corte costituzionale.
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità costituzionale della normativa primaria e l’illegittimità derivata degli atti applicativi. Il TAR ha trattenuto la causa in decisione previo avviso ex art. 73 c.p.a. sui profili di inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo a partire dall’art. 17, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011, che ha introdotto il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, poi rimodulato dall’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015 con la ripartizione del ripiano a carico delle aziende fornitrici. Richiama integralmente la sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale, che ha qualificato il payback come contributo di solidarietà ragionevole e proporzionato, escludendo la violazione degli artt. 23, 41 e 117 Cost. e del principio di affidamento.
Le censure di illegittimità derivata sono dunque infondate. Quanto ai vizi propri degli atti, il TAR osserva che il sistema era già sostanzialmente noto dal 2015, con quote di ripiano e criteri di concorso predeterminati; la società avrebbe potuto e dovuto assumere il tetto nazionale del 4,4 per cento come parametro di riferimento. Il meccanismo opera ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori, senza incidere sull’esito delle gare né sul prezzo finale.
Sui motivi aggiunti il Collegio rileva che i provvedimenti regionali si limitano a verificare la documentazione contabile, definire l’elenco delle aziende soggette e imporre il pagamento secondo quote fissate ex lege. Si tratta di attività interamente vincolata, priva di discrezionalità, che non implica spendita di potere autoritativo. La situazione giuridica del fornitore è di diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo, con applicazione della giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 28429 del 2022, n. 8188 del 2022 e n. 10089 del 2020.
La stessa conclusione vale per i provvedimenti di rideterminazione al 48 per cento, mera operazione matematica in ottemperanza alla sentenza n. 139 del 2024. I motivi aggiunti sono pertanto inammissibili per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ex art. 11 c.p.a. entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Il ricorso principale è rigettato; spese compensate.
Nota della Redazione
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