Riqualificazione dell’azione di ottemperanza in cognizione ordinaria per atti sopravvenuti non coperti da giudicato (TAR Puglia n. 347 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione proposta come ottemperanza, ma che in realtà censura atti e comportamenti amministrativi sopravvenuti ed estranei al perimetro del giudicato, va riqualificata come azione di cognizione ordinaria di annullamento e di nullità, ai sensi degli artt. 29 e 31, comma 4, cod. proc. amm., con conseguente conversione del rito. La domanda cautelare in tale contesto non è accoglibile quando il fumus postula l’accertamento di questioni di merito, come la sopravvenuta decadenza dei vincoli del Piano per l’Edilizia Economica e Popolare ex art. 9 legge n. 167/1962, non compatibili con la sommarietà della delibazione cautelare. La mera allegazione di attività di custodia e manutenzione di alberi, senza elementi concreti sul pregiudizio derivante dall’impossessamento dell’area, non integra il periculum in mora.
Il Fatto
Una fondazione, erede universale del legittimario occupatore di terreni sin dal 1989, ha impugnato, con ricorso qualificato come azione di ottemperanza, una serie di atti del Comune di San Marco in Lamis. Con la comunicazione del 15 aprile 2026 e il verbale di sopralluogo del 14 aprile 2026, l’Amministrazione ha disposto e materialmente eseguito l’acquisizione al patrimonio di uso civico di una porzione di terreno di 685 metri quadrati, in località Borgo Celano, ricompresa nel Piano per l’Edilizia Economica e Popolare. La ricorrente, sostenendo di agire in violazione del giudicato formato dalla sentenza del TAR Puglia n. 211 del 2011 e dal Consiglio di Stato n. 1016 del 2017, ha dedotto la sopravvenuta decadenza dei vincoli del P.E.E.P. e la violazione delle norme in materia di usi civici.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha respinto la domanda cautelare, rigettando anche l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune, pur ritenendo la questione meritevole di approfondimento in sede di merito. Il Collegio ha osservato che il comportamento dell’Amministrazione, volto ad acquisire il possesso del bene, sembra inserirsi in una sequenza pubblicistica, tanto da affermare di agire “in esecuzione” delle sentenze amministrative, restando da chiarire se l’atto possa ritenersi espressione del generale potere di esecutorietà della P.A.
Nel merito, la Corte ha preliminarmente rilevato che il fumus boni iuris dedotto dalla ricorrente presuppone l’accertamento della sopravvenuta decadenza dei vincoli del P.E.E.P. e della conseguente carenza di interesse pubblico attuale. Tale questione richiede una valutazione di merito non compatibile con la sommarietà della delibazione cautelare, tanto più a fronte di un quadro in cui le medesime aree sono state ritenute, in sede giurisdizionale, legittimamente sottratte all’affrancazione proprio in ragione della loro destinazione pubblicistica. Il Collegio ha inoltre evidenziato la questione della tempestività del ricorso, considerato che il comportamento contestato è diretta conseguenza del provvedimento del 2019, della cui conoscenza occorrerà occuparsi in sede di cognizione piena.
Quanto al periculum in mora, la ricorrente si è limitata ad allegare lo svolgimento di attività di custodia e manutenzione di alcuni alberi di ulivo, senza indicare elementi concreti e specifici a sostegno del pregiudizio derivante dall’avvenuto impossessamento dell’area da parte del Comune. Il Collegio ha quindi ritenuto la domanda cautelare non suscettibile di positivo accoglimento.
In via preliminare, la Corte ha riqualificato il ricorso. L’oggetto della controversia non è la verifica di conformità di un’attività esecutiva rispetto al contenuto delle sentenze richiamate, che si sono limitate a confermare la legittimità del diniego di affrancazione. Il Consiglio di Stato ha espressamente affermato che il dante-causa della ricorrente fosse mero occupatore arbitrario, senza alcun diritto dominicale sulla fascia di terreno. Sulla base di tale qualificazione, l’attività odierna della P.A. non può dirsi propriamente esecutiva della sentenza, trattandosi di un accertamento compiuto dal giudice su una questione pregiudiziale in senso tecnico. Le censure sollevate attengono, quindi, a circostanze sopravvenute ed estranee al perimetro del giudicato, richiedendo un accertamento di merito sulla legittimità di un nuovo atto, non la verifica del rispetto di un comando già definito.
Il Collegio ha pertanto disposto la riqualificazione dell’azione come di cognizione ordinaria di annullamento e di nullità, ai sensi degli artt. 29 e 31, comma 4, cod. proc. amm., o comunque di mero accertamento della decadenza del P.E.E.P., con conseguente conversione del rito e compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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