Diniego di sanatoria edilizia: l’autorizzazione sismica mancante è ostativa anche in presenza di plurime motivazioni (TAR Abruzzo n. 267 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso un diniego di permesso di costruire in sanatoria, qualora il provvedimento impugnato sia un atto plurimotivato, l’eventuale fondatezza anche di uno solo dei motivi ostativi addotti dall’Amministrazione è sufficiente a sorreggere il diniego, senza che occorra verificare la legittimità delle altre ragioni. La mancata produzione dell’autorizzazione sismica richiesta per gli interventi in zona sismica costituisce un elemento ex se ostativo all’accoglimento dell’istanza di sanatoria. Il privato che ometta di contestare nel merito la necessità del titolo autorizzatorio, già evidenziata in sede di preavviso di rigetto, non può limitarsi a dedurre un generico difetto di istruttoria o di motivazione dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il proprietario di un compendio immobiliare presentava al Comune istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 per la realizzazione di un muro di contenimento a secco. L’Amministrazione opponeva il diniego, contestualmente ingiungendo il ripristino dello stato dei luoghi, sulla base di due distinti rilievi ostativi: la violazione delle distanze legali di cui agli artt. 873 e 905 cod. civ., e la mancata acquisizione dell’autorizzazione sismica in sanatoria da parte del Genio Civile.

Avverso tale provvedimento il proprietario proponeva ricorso, lamentando la violazione delle norme urbanistico-edilizie, l’insussistenza delle dedotte violazioni civilistiche e il difetto di istruttoria e motivazione in ordine alla richiesta autorizzazione sismica, chiedendo altresì la sospensione del giudizio in attesa della definizione delle controversie civili pendenti.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rigettato l’istanza di sospensione del giudizio, ritenendo la causa matura per la decisione, e ha respinto in limine l’istanza di fissazione di una nuova udienza, avendo accertato che il difensore non era presente nella sala d’attesa della piattaforma telematica all’orario dell’udienza di smaltimento.

Nel merito, il Collegio ha qualificato il provvedimento impugnato come atto plurimotivato, fondato su due autonomi motivi ostativi: la violazione delle distanze e la mancanza dell’autorizzazione sismica. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Tribunale ha affermato il principio per cui la legittimità di una sola delle motivazioni è sufficiente a sostenere il diniego, rendendo inutile l’esame delle restanti censure.

Concentrandosi sul rilievo relativo all’autorizzazione sismica, il Collegio ha richiamato l’art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 e l’art. 7 della legge regionale Abruzzo n. 28/2011, che subordinano l’inizio dei lavori in zona sismica al preventivo rilascio del titolo da parte degli uffici regionali competenti. Il ricorrente non aveva contestato la mancata presentazione della domanda di autorizzazione, limitandosi a dedurre il difetto di istruttoria dell’Amministrazione.

Tale prospettazione è stata ritenuta non persuasiva, poiché la necessità dell’autorizzazione risultava già precisata nel preavviso di rigetto, con l’indicazione della condizione posta dall’ufficio tecnico comunale di integrare la documentazione. Il privato, pertanto, era stato posto nelle condizioni di conoscere le ragioni della richiesta e di contestarle nel merito, ma aveva omesso di attivarsi per ottenere il titolo o per approfondire l’istruttoria.

Il Tribunale ha quindi concluso per il rigetto del ricorso, ritenendo legittimo il segmento motivazionale relativo alla mancata autorizzazione sismica e assorbite le ulteriori censure. Le spese di lite sono state poste a carico del ricorrente soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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