Prescrizione dei crediti e termini nel giudizio arbitrale: la Cassazione accoglie il primo motivo (Cass. civ. Sez. 1 n. 13015 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, la denuncia per violazione delle regole di diritto “in iudicando” è ammissibile solo se circoscritta ai medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., restando esclusa ogni rivalutazione dei fatti e delle prove operata dagli arbitri. In tema di eccezione di prescrizione, l’onere di allegazione è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare e della volontà di avvalersene. Nel procedimento arbitrale, gli arbitri possono dichiarare la decadenza per tardivo esercizio delle facoltà solo se la perentorietà dei termini sia prevista dalla convenzione o da atto scritto, con specifica avvertenza, non essendo applicabili automaticamente le norme del processo giurisdizionale.
Il Fatto
Una società concessionaria, dopo aver stipulato una convenzione con un Comune per la gestione di una discarica, presentava istanza arbitrale per il pagamento di corrispettivi per lo smaltimento di rifiuti e per la restituzione di somme indebitamente versate per la fase di post gestione. A seguito dell’accoglimento parziale delle domande da parte del lodo, il Comune proponeva impugnazione dinanzi alla Corte d’appello, che dichiarava la nullità parziale del lodo per non aver esaminato l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune, ritenendola tempestiva. Avverso tale sentenza, entrambe le parti proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo di ricorso principale, il Comune deduceva la violazione delle regole di diritto sul merito e la contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la Corte d’appello aveva errato nel non applicare la prescrizione ai crediti relativi al periodo gennaio-giugno 2001, già dichiarati prescritti con riferimento ad altre voci. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo, evidenziando il vizio di motivazione contraddittoria nella sentenza impugnata.
Riguardo agli altri motivi del ricorso principale, concernenti la gratuità del servizio di smaltimento e la quota di compartecipazione sui corrispettivi, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. In particolare, ha ribadito che la denuncia di nullità del lodo per violazione di legge non può tradursi in una nuova valutazione dei fatti e delle prove, essendo tale accertamento rimesso alla competenza istituzionale degli arbitri.
Quanto ai motivi del ricorso incidentale tardivo, la Corte li ha esaminati e rigettati. Ha confermato che l’eccezione di prescrizione, sollevata in via subordinata, è ammissibile anche se generica, essendo sufficiente l’allegazione dell’inerzia del creditore e la volontà di avvalersene. Ha inoltre precisato che la lesione del contraddittorio non sussiste quando gli arbitri dichiarino la decadenza senza aver previsto la perentorietà dei termini nella convenzione, né aver fornito specifica avvertenza alle parti.
Nota della Redazione
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