Revisione prezzi non automatica con l’indice Istat-FOI (TAR Lazio n. 2142 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola contrattuale che rinvia, per la revisione dei prezzi, all’art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 e all’indice Istat dei prezzi al consumo non determina alcun automatismo di adeguamento del corrispettivo. L’indice Istat-FOI costituisce soltanto il criterio oggettivo e la soglia massima entro cui contenere l’eventuale revisione, non il parametro applicabile in via automatica per il mero decorso del tempo. Grava sull’appaltatore la duplice prova: che le specifiche voci di costo abbiano subito un aumento per circostanze eccezionali e imprevedibili e che tale aumento abbia eroso in modo significativo l’utile d’impresa, compromettendo l’equilibrio contrattuale oltre la normale alea.
Il Fatto
La società ricorrente, mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario di un appalto di servizi integrati di facility management, ha chiesto alla stazione appaltante la revisione dei prezzi per gli importi fatturati nel triennio 2020-2022, invocando l’aumento dell’indice Istat-FOI e la clausola revisionale del contratto.
La stazione appaltante ha negato la revisione, rilevando segnatamente che la ricorrente non aveva prodotto la documentazione integrativa richiesta, idonea a dimostrare l’effettiva incidenza dell’inflazione sulle singole voci di costo e la perdita dell’equilibrio economico. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla revisione e, in subordine, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto confermato la propria giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. La clausola contrattuale rimette infatti alla stazione appaltante un’istruttoria che involge valutazioni tecnico-discrezionali; non si tratta di dare mera esecuzione a una prestazione già puntualmente regolata nel contratto. La posizione dedotta è quindi di interesse legittimo, richiamando il principio secondo cui la giurisdizione sussiste quando la pubblica amministrazione conservi una posizione di supremazia e sia ravvisabile la spendita, almeno indiretta, di potere pubblicistico.
È stata respinta l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della mandante: la legittimazione ad agire della singola impresa associata, mandante o mandataria, è riconosciuta dal consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa.
Nel merito il ricorso è infondato. Il Collegio ha escluso che la revisione dei prezzi, ove richiesta, debba sempre e automaticamente essere riconosciuta in misura pari al 100% dell’aumento registrato dall’indice FOI, prescindendo dalla dimostrazione della concreta incidenza dell’inflazione sulle singole voci di costo e sull’equilibrio contrattuale. L’ordinaria oscillazione dei prezzi rientra nell’alea che l’operatore assume con l’impegno contrattuale.
La clausola contrattuale richiamata non prevede alcun meccanismo automatico: l’indice Istat dei prezzi al consumo è criterio oggettivo da considerare in sede istruttoria e limite massimo oltre il quale la revisione sarebbe ingiustificata, salvo documentate circostanze eccezionali. In assenza di prova che l’aumento medio dei prezzi integri una sopravvenienza realmente idonea a turbare l’assetto economico originario, il meccanismo revisionale non va applicato; diversamente si produrrebbe un ingiustificato arricchimento dell’appaltatore.
Nella fattispecie non era contestato che la ricorrente non avesse fornito la documentazione richiesta. Quanto all’ulteriore argomento del diniego relativo all’irritualità dell’istanza — proveniente dalla sola mandante — il Collegio lo ha ritenuto non fondato, in ragione della natura verticale del raggruppamento e della facoltà di ciascun componente di fatturare pro quota. Tale illegittimità parziale non incide però sulla conservazione dell’atto plurimotivato: è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni, nella specie quella relativa all’omesso assolvimento dell’onere probatorio. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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