Accesso agli atti e refuso nell’istanza: irrilevante se l’amministrazione è destinataria (TAR Sicilia n. 2264 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esame dell’istanza di accesso agli atti non può arrestarsi a un dato meramente letterale, ma va condotto alla luce dei principi di buona fede e leale collaborazione codificati nell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. L’erronea attribuzione dell’emissione dei documenti a un ente diverso, quando l’istanza sia indirizzata anche all’amministrazione che li detiene e ne indichi oggetto e arco temporale, costituisce un mero refuso che non esclude il diritto all’ostensione per il periodo di competenza di ciascun ente. Pretendere la presentazione di una nuova istanza sostanzialmente già proposta viola il divieto di aggravamento del procedimento e i doveri di collaborazione. Sussiste l’interesse difensivo quando la documentazione è strumentale e necessaria alla tutela di una posizione creditoria in vista di un’azione di ripetizione o risarcitoria, escludendosi un interesse generico o esplorativo.

Il Fatto

La società ricorrente, affidataria del servizio idrico integrato per la provincia, assumeva la gestione dell’impianto di depurazione a far data dal 16 maggio 2014. Esponeva di aver sostenuto i costi di depurazione delle acque reflue civili e industriali, senza percepire i corrispettivi per il servizio di depurazione industriale, incassati prima dal consorzio ASI e poi dall’ente subentrato nelle funzioni dal terzo trimestre 2016 sino al 6 ottobre 2019.

Per quantificare le somme, la società presentava il 28 gennaio 2026 un’istanza di accesso alle fatture emesse per il servizio di depurazione dei reflui industriali dell’area industriale, indirizzata anche all’ente subentrato. Il consorzio trasmetteva la documentazione di propria competenza; l’altro ente restava inerte, con conseguente formazione del silenzio-rigetto. La società ricorreva per l’annullamento del silenzio e l’accertamento del diritto all’accesso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità. L’ente resistente sosteneva il proprio difetto di legittimazione passiva e la novità della domanda, perché l’istanza aveva ad oggetto fatture attribuite al consorzio, mentre il ricorso riguardava documenti propri dell’ente.

L’eccezione non è condivisa. Il giudice amministrativo afferma che l’esame di un’istanza di accesso non può fermarsi a un dato formale o letterale, ma va condotto secondo i canoni di buona fede e leale collaborazione tra amministrazione e cittadini, oggi codificati nell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.

Nel caso concreto, l’istanza era indirizzata tramite PEC anche all’ente resistente, individuava con precisione l’oggetto (fatture per il servizio di depurazione dei reflui industriali dell’area industriale) e specificava l’arco temporale fino al 6 ottobre 2019, periodo che includeva la gestione del servizio da parte dell’ente succeduto nelle funzioni al consorzio. L’erronea attribuzione dell’emissione di tutte le fatture al consorzio costituisce quindi un evidente refuso, non interpretabile come volontà di escludere i documenti formati e detenuti dall’ente resistente.

L’amministrazione avrebbe dovuto comprendere di essere chiamata a fornire la documentazione in proprio possesso per il periodo di competenza, non trattandosi di complessa attività di ricerca ed elaborazione, ma di estrazione dai propri archivi di documenti individuati per tipologia, oggetto e periodo. La pretesa di una duplicazione dell’istanza viola i doveri di collaborazione e il divieto di aggravamento del procedimento. Le eccezioni di novità della domanda e di difetto di legittimazione passiva sono pertanto infondate.

Nel merito, la domanda è fondata. Ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, il richiedente deve essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale. La società, avendo gestito l’impianto e sostenuto i relativi costi, ha un interesse qualificato e differenziato a conoscere le fatture emesse e incassate dall’ente per il medesimo servizio. Si versa nell’ipotesi dell’accesso difensivo disciplinato dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990: il nesso di strumentalità tra documentazione e situazione giuridica tutelata è evidente e l’interesse, volto alla quantificazione del danno e alla proposizione di un’azione di ripetizione o risarcitoria, non è generico né esplorativo.

Il silenzio serbato dall’amministrazione è quindi illegittimo per violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990. Il ricorso è accolto, con annullamento del silenzio-rigetto e accertamento del diritto all’ostensione; l’ente è condannato a esibire e rilasciare copia dei documenti per il periodo di propria competenza, con condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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