L’atto di sottomissione sottoscritto dal R.U.P. non vincola la stazione appaltante senza approvazione dell’organo competente (Cass. civ. Sez. 1 n. 14087 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalto di opere pubbliche, l’atto di sottomissione che prevede l’esecuzione di lavori in variante, comportando un incremento dell’importo contrattuale non coperto dalla somma stanziata, non è idoneo a modificare l’oggetto del contratto e a vincolare la stazione appaltante, ove non segua l’approvazione dell’organo deliberante. La sottoscrizione dell’atto da parte del responsabile unico del procedimento e del direttore dei lavori non supplisce alla carenza di tale approvazione, non essendo detti soggetti investiti del potere di esprimere la volontà negoziale dell’amministrazione. L’appaltatore che abbia eseguito variazioni arbitrarie non ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo, né a titolo di indebito arricchimento, a meno che non provi che le variazioni erano indispensabili e che ricorrono gli altri presupposti di legge.
Il Fatto
Un’associazione temporanea di imprese, aggiudicataria di una gara per la manutenzione straordinaria di viadotti, stipulava il contratto con la stazione appaltante. Nel corso dei lavori, l’appaltatrice iscriveva quattro riserve, tra cui una concernente il pagamento di una somma per lavori che assumeva essere stati eseguiti ma non contabilizzati, sulla base di un atto di sottomissione sottoscritto dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento.
Il tribunale rigettava la domanda e la corte d’appello confermava la decisione, ritenendo che l’atto di sottomissione non fosse idoneo a vincolare la stazione appaltante in assenza dell’approvazione dell’organo competente. Avverso tale sentenza, l’appaltatrice proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, volto a contestare la mancata validità dell’accordo modificativo. Richiamando l’art. 134 d.P.R. n. 554/1999, ha precisato che nessuna variazione può essere introdotta dall’appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Tale approvazione non può desumersi dalla sottoscrizione dell’atto di sottomissione da parte del R.U.P., soggetto non competente a manifestare la volontà negoziale dell’ente. L’accertamento dell’esorbitanza dei lavori rispetto ai limiti di spesa e la mancanza di una dichiarazione dell’organo competente sulla loro indispensabilità costituiscono un giudizio di fatto, non censurabile in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha riconosciuto la fondatezza della doglianza mossa dall’appellante in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2041 cod. civ., alla luce del principio per cui il depauperato deve solo provare l’arricchimento della controparte. Tuttavia, ha ritenuto che l’accertamento dell’esorbitanza rispetto ai limiti di spesa osti comunque all’esercizio dell’azione di indebito arricchimento. Inoltre, la valutazione del carattere “imposto” dell’arricchimento, effettuata dalla corte territoriale sulla base del verbale di constatazione del direttore dei lavori, costituisce un apprezzamento di fatto che la ricorrente non ha ritualmente censurato, mirando ad una rivalutazione delle risultanze processuali, preclusa in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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