Payback dispositivi medici: legittimo e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lazio n. 2289 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del payback sui dispositivi medici, come applicabile per gli anni 2015-2018, integra un contributo di solidarietà ragionevole e proporzionato, funzionale alla razionalizzazione della spesa sanitaria e rispettoso della riserva di legge ex art. 23 Cost. Esso non viola i principi di irretroattività e di tutela dell’affidamento, poiché le imprese fornitrici erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento. Sono infondate le censure di illegittimità derivata e di violazione della disciplina europea sugli appalti, restando il payback estraneo alle procedure di affidamento. Le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’attività ivi posta in essere è interamente vincolata e involge un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato davanti al giudice amministrativo il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, recante certificazione del superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, il decreto del 6 ottobre 2022, recante le linee guida per i provvedimenti regionali di ripiano, e l’accordo del 7 novembre 2019 con cui i tetti regionali sono stati fissati al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario standard.

Con successivi motivi aggiunti, la società ha gravato anche i provvedimenti con cui le regioni e le province autonome hanno approvato gli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano, individuando gli importi dovuti. Un ultimo ricorso ha impugnato i provvedimenti della Regione Emilia-Romagna adottati in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024, recanti la rideterminazione in diminuzione delle quote.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, ha posto a carico delle aziende fornitrici una quota crescente del ripiano per il superamento del tetto regionale, pari al 40 per cento nel 2015, al 45 per cento nel 2016 e al 50 per cento dal 2017. Il tetto regionale è stato poi confermato al 4,4 per cento con l’atto n. 181/CSR del 2019, nella stessa misura già nota a livello nazionale.

Quanto alle censure di illegittimità derivata, il Tribunale richiama la sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale, che ha qualificato il meccanismo come contributo solidaristico, ragionevole e proporzionato, escludendo la violazione degli artt. 23, 41 e 117 Cost. e dell’art. 1 del protocollo addizionale CEDU. La Corte costituzionale ha in particolare escluso la lesione dell’irretroattività e dell’affidamento, perché l’obbligo di ripiano era noto nei suoi tratti essenziali fin dal 2015.

Il Collegio respinge anche la censura di violazione dell’art. 77 Cost., non ravvisando la disomogeneità tra le disposizioni del decreto-legge e quelle della legge di conversione, stante la comune natura finanziaria. Nel merito, il Tribunale osserva che la fissazione del tetto regionale, ancorché intervenuta dopo le gare, non lede l’affidamento: la misura del tetto nazionale era già nota e le imprese avrebbero dovuto orientare i propri comportamenti con ordinaria diligenza.

Il payback, inoltre, resta estraneo alle procedure di evidenza pubblica: opera sul fatturato complessivo e non rimodula i contratti, non incidendo sull’esito delle gare. Infine, i motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione: i provvedimenti regionali svolgono attività meramente ricognitiva e riepilogativa, priva di discrezionalità, sicché la posizione della fornitrice si configura come diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, con giurisdizione del giudice ordinario ex art. 11 c.p.a.

La questione di legittimità dell’art. 7 del d.l. n. 95 del 2025 è dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, non avendo la società inteso avvalersi della riduzione al 25 per cento. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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