Emersione del lavoro irregolare e onere di comunicare la variazione di domicilio (TAR Emilia-Romagna n. 1204 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito della procedura di emersione del lavoro irregolare disciplinata dall’art. 103 del D.L. n. 34/2020, il lavoratore straniero ha l’onere di comunicare all’Amministrazione competente ogni variazione del proprio domicilio, affinché le comunicazioni relative al procedimento — ivi incluso il preavviso di diniego — possano essergli regolarmente notificate. La successiva variazione di domicilio, ancorché intervenuta prima della notificazione del provvedimento di diniego ma dopo la sua emanazione, non determina l’illegittimità dell’atto, il quale è soggetto al principio tempus regit actum.
Il Fatto
Un cittadino extracomunitario, addetto al lavoro domestico di sostegno alla assistenza alla persona, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Ferrara ha respinto la domanda di regolarizzazione presentata telematicamente dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, finalizzata all’emersione del lavoro irregolare. Il diniego è stato motivato con riferimento all’insufficiente reddito del datore di lavoro, requisito oggettivo della procedura.
Il ricorrente ha lamentato la mancata ricezione del preavviso di diniego e del successivo provvedimento, sostenendo che tale circostanza avrebbe pregiudicato le proprie garanzie partecipative e difensive, e ha contestato la rilevanza della capacità economica del datore di lavoro, risultando quest’ultimo invalido. La Prefettura, costituitasi in giudizio, ha depositato documentazione volta a dimostrare la regolare notifica degli atti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, richiamando in primo luogo le evidenze emerse in sede cautelare. Dalla documentazione depositata in giudizio è emerso che il diniego impugnato e il relativo preavviso erano stati regolarmente comunicati al domicilio del lavoratore noto pro tempore all’Amministrazione, senza che quest’ultimo avesse preventivamente segnalato alcun cambio di indirizzo.
Il Collegio ha precisato che le successive variazioni di domicilio non comunicate all’Amministrazione non assumono rilievo, gravando sul ricorrente l’onere di provvedervi. A sostegno di tale conclusione, ha richiamato il principio consolidato secondo cui non è illegittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno a seguito di procedura di emersione laddove il lavoratore abbia informato la competente Questura della variazione del proprio domicilio solo dopo l’emanazione dell’atto impugnato, ancorché prima della sua notificazione.
La Corte ha quindi ribadito che il provvedimento amministrativo, come tutti gli atti, è soggetto al principio tempus regit actum: la legittimità dell’atto va valutata con riferimento al momento della sua adozione, non essendo influenzata da fatti sopravvenuti, quali la comunicazione tardiva di un cambio di domicilio.
La domanda è stata pertanto respinta, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della Prefettura di Ferrara, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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