Annullabile il diniego di cittadinanza se il preavviso di rigetto è ignorato (TAR Lazio n. 3443 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana, la mancata considerazione delle osservazioni ritualmente e tempestivamente trasmesse dall’interessato a seguito del preavviso di rigetto integra violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, configurabile non già sotto il profilo dell’omesso preavviso, bensì sotto quello dell’omessa valutazione delle deduzioni procedimentali. A tale violazione non è applicabile la sanatoria processuale di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, poiché il d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, ha espressamente escluso l’operatività del meccanismo di fronte al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis. Il preavviso di rigetto costituisce modulo procedimentale imprescindibile di partecipazione, volto ad anticipare il confronto sulle ragioni ostative prima della decisione finale.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato in data 4.2.2022 istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno, con decreto del 22.4.2024, ha respinto l’istanza in ragione delle vicende penali emerse a carico dei familiari conviventi, in particolare del figlio e del coniuge, rilevando altresì che a seguito del preavviso di rigetto comunicato il 28.2.2024 non erano pervenute osservazioni.
L’interessato ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione delle garanzie partecipative: le proprie osservazioni erano state ritualmente e tempestivamente trasmesse via PEC il 5.3.2024, come comprovato in giudizio. Nel merito ha contestato che vicende penali riferibili esclusivamente ai familiari possano sorreggere il diniego nei confronti di un richiedente incensurato e integrato nel tessuto economico e sociale nazionale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il primo motivo di censura, relativo alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La motivazione del decreto, laddove afferma che il ricorrente non avrebbe fatto pervenire alcuna deduzione, risulta smentita dalle emergenze documentali.
Il ricorrente ha comprovato di aver riscontrato il preavviso di rigetto, comunicato il 28.2.2024, mediante rito e tempestivo invio delle osservazioni a mezzo PEC il 5.3.2024. Tale circostanza non è stata contestata dall’Amministrazione resistente, che non ha formulato alcuna specifica deduzione idonea a smentire la documentazione prodotta.
Ne consegue che la mancata considerazione delle osservazioni integra la violazione dell’art. 10-bis, la quale si configura sotto il profilo dell’omessa valutazione delle deduzioni dell’interessato, richiamandosi a tal fine i precedenti del TAR Lazio n. 23745 del 2025 e del TAR Campania n. 130 del 2021.
Il Collegio esclude l’operatività della sanatoria processuale di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, avuto riguardo alla natura discrezionale del provvedimento e alle modifiche introdotte dal d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020. La novella ha stabilito che la previsione di non annullabilità per contenuto vincolato non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis, rafforzando la concezione del preavviso come modalità imprescindibile di partecipazione, secondo l’indirizzo del Cons. Stato n. 6743 del 2021 e n. 834 del 2019.
Le controdeduzioni inviate in sede procedimentale avrebbero potuto incidere sul contenuto dell’atto finale, sicché la loro totale omissione, fondata sull’erroneo presupposto della mancata trasmissione, determina la violazione delle garanzie partecipative e l’annullamento del provvedimento, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.