Payback dispositivi medici: legittimo il ripiano 2015-2018, giurisdizione al giudice ordinario (TAR Lazio n. 3190 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di ripiano della spesa per l’acquisto di dispositivi medici previsto dall’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, per le annualità 2015-2018, costituisce misura ragionevole e proporzionata, giustificata dalla razionalizzazione della spesa sanitaria e qualificabile come contributo di solidarietà. Le imprese fornitrici erano consapevoli del meccanismo fin dal 2015, prima dell’indizione delle gare, sicché non è configurabile alcuna lesione del legittimo affidamento né del principio di irretroattività. La disciplina rispetta la riserva di legge ex art. 23 Cost., individuando soggetti, oggetto e procedura della prestazione imposta. I provvedimenti regionali e provinciali che approvano gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, essendo interamente vincolati, non esprimono potere autoritativo: le relative controversie involgono diritti soggettivi e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
La ricorrente opera nel settore della fornitura di dispositivi medici e agisce per l’annullamento degli atti statali che, per le annualità dal 2015 al 2018, hanno certificato il superamento del tetto di spesa e definito le modalità del ripiano, oltre che del decreto ministeriale recante le linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali. Con successivi motivi aggiunti ha impugnato i decreti con cui numerose regioni e province autonome hanno approvato gli elenchi delle aziende fornitrici soggette al payback e i relativi importi.
Il gravame si fonda su sei motivi nel ricorso principale — illegittimità dei tetti regionali, retroattività della disciplina, carenza istruttoria, incidenza sui contratti pubblici, violazione della riserva di legge e questioni di costituzionalità — e su ulteriori censure nei motivi aggiunti, incentrate sull’assenza di contraddittorio procedimentale. La causa arriva al Tribunale dopo il rigetto della domanda cautelare e all’esito delle pronunce della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo a partire dall’art. 17, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011 e dall’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015. Il tetto regionale per il quadriennio è stato fissato al 4,4 per cento del fabbisogno standard con l’accordo n. 181/CSR del 7 novembre 2019, nella stessa misura del tetto nazionale già noto dal 2014.
Le censure di illegittimità derivata sono respinte con rinvio alla sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha qualificato il meccanismo come contributo di solidarietà e ne ha escluso il contrasto con gli artt. 23, 41 e 117 Cost. La Corte ha ritenuto infondata anche la doglianza relativa all’irretroattività, poiché le imprese conoscevano il sistema fin dal 2015, ben prima delle gare.
Il Tribunale richiama il proprio orientamento consolidato (sentenze n. 8736, 8737, 11542 e 11550 del 2025) sulla trasparenza del calcolo: i dati di costo risultano dal modello CE, voce BA0210, e il legislatore impone espressamente la rilevazione al lordo dell’IVA. Il payback resta estraneo alle procedure di affidamento e non altera il sinallagma contrattuale, agendo ex post sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori.
La parte più rilevante riguarda i motivi aggiunti. I provvedimenti regionali si limitano a verificare la documentazione contabile, compilare l’elenco delle aziende e imporre il pagamento secondo percentuali fissate ex lege. Si tratta di attività interamente vincolata, priva di margine discrezionale, che instaura un rapporto obbligatorio in cui il fornitore è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo. Difetta dunque la giurisdizione del giudice amministrativo, con indicazione del giudice ordinario e possibilità di riassunzione entro tre mesi dal passaggio in giudicato.
Il ricorso principale è rigettato; i motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione. Le spese sono compensate in ragione della complessità delle questioni sostanziali e processuali.
Nota della Redazione
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