Discriminazione degli stabilizzati ARERA nella valorizzazione dell’esperienza pregressa (TAR Lombardia n. 1787 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola 4 dell’accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE osta a un sistema di valorizzazione delle professionalità che riservi al solo personale assunto per pubblico concorso il riconoscimento di un anno di anzianità convenzionale, applicando invece al personale immesso in ruolo mediante stabilizzazione un valore convenzionale omnicomprensivo e un fattore di ingresso a tempo determinato penalizzanti. La diversa modalità di accesso al ruolo non costituisce, di per sé, ragione oggettiva idonea a giustificare il trattamento deteriore, quando le mansioni svolte in costanza del rapporto a termine siano identiche a quelle dei dipendenti di ruolo di corrispondente categoria. Il giudice amministrativo annulla pertanto la deliberazione che, a parità di funzioni, discrimini i lavoratori a tempo determinato trasformati in dipendenti stabili in ragione del solo dato formale della modalità di immissione in ruolo.
Il Fatto
Il ricorrente è stato assunto dall’ARERA con contratto a tempo determinato dal 1° giugno 2018, con inquadramento nella carriera dei Funzionari e svolgimento di mansioni equivalenti a quelle proprie della qualifica. All’esito della procedura di stabilizzazione prevista dall’art. 1, commi 346 e 347, legge n. 145/2018, è stato immesso in ruolo a tempo indeterminato, ma con livello economico 4 e livello giuridico 5, inferiori al livello stipendiale 6 raggiunto nel frattempo in costanza del rapporto a termine.
La decurtazione discende dal c.d. fattore di ingresso a tempo determinato, pari a due livelli stipendiali, applicato in ragione dei minori anni di esperienza pregressa richiesti per la selezione a termine rispetto al concorso pubblico. Il ricorrente ha impugnato la deliberazione ARERA n. 254/2020/A, la deliberazione n. 171/2020/A e la nota di assunzione, lamentando la violazione del principio di non discriminazione.
La Motivazione della Corte
Il collegio respinge le eccezioni di inammissibilità. La deliberazione n. 254/2020/A, quanto all’ambito soggettivo, riguarda espressamente tutto il personale in servizio effettivo, compreso chi ha maturato professionalità “quale dipendente di ruolo e/o a tempo determinato”: non è dunque limitata ai vincitori di concorso. Quanto alla mancata notifica ai controinteressati, l’annullamento nella sola parte in cui non prevede l’equiparazione richiesta non arreca pregiudizio al personale reclutato mediante concorso.
Nel merito il ricorso è fondato, in conformità alla giurisprudenza amministrativa su casi analoghi e, in particolare, alla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. II n. 9713 del 2023. Il sistema di valorizzazione recepito dalla deliberazione impugnata determina un regime differenziato: solo per gli stabilizzati operano il valore convenzionale omnicomprensivo e il fattore di ingresso penalizzante, mentre solo ai vincitori di concorso è attribuito il meccanismo premiante del riconoscimento di un anno di permanenza pari a due livelli stipendiali.
Il collegio richiama la giurisprudenza europea elaborata sul punto. La C.G.U.E. ha chiarito che basta un trattamento meno favorevole rispetto a lavoratori in situazione comparabile perché operi la clausola 4, punto 1. Una deroga esige una ragione oggettiva, che presuppone elementi precisi e concreti: non la mera natura temporanea del contratto, né la condizione generale e astratta legata a un determinato status. L’interesse pubblico connesso alle modalità di accesso alla funzione pubblica non giustifica, da solo, la differenza di trattamento.
Rileva inoltre che la circostanza di non aver superato il concorso pubblico non colloca gli stabilizzati in situazione differente, poiché le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore mirano proprio a consentire l’assimilazione ai dipendenti di ruolo. Solo le effettive differenze nelle rispettive attività lavorative potrebbero giustificare, in applicazione del principio pro rata temporis, talune diversità. Nel caso concreto è pacifico che il ricorrente abbia svolto, in costanza del rapporto a termine, le stesse mansioni di un dipendente di ruolo di corrispondente categoria.
La deliberazione n. 254/2020/A va quindi annullata nella parte in cui, per il personale immesso in ruolo a seguito di stabilizzazione, parametra la valorizzazione al valore convenzionale omnicomprensivo, al fattore di ingresso e al riconoscimento dei due livelli ai soli assunti per concorso, trattandosi di criteri basati sul solo dato formale della modalità di accesso al ruolo. L’annullamento travolge gli atti successivi, segnatamente la nota del 29.06.2021. L’ARERA dovrà rinnovare l’inquadramento con decorrenza dal 1° luglio 2020, con riconoscimento delle differenze retributive e dei relativi accessori, nel rispetto del divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi di cui all’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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