Payback dispositivi medici: pagamento ridotto e improcedibilità per carenza di interesse (TAR Lazio n. 16165 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il pagamento della quota ridotta del 25 per cento prevista dall’art. 7 del D.L. n. 95/2025, convertito con modificazioni, è idoneo a definire il giudizio solo attraverso il provvedimento regionale di accertamento del versamento, pubblicato e comunicato alla segreteria del TAR Lazio, che determina ex lege la cessazione della materia del contendere. In assenza di tale provvedimento e della declaratoria formale della Regione, la dichiarazione e la prova del tempestivo pagamento dell’esatto importo dovuto in favore dell’amministrazione interessata comportano la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso. La compensazione delle spese consegue alla specifica richiesta della parte ricorrente.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio il provvedimento commissariale che approvava l’elenco delle aziende soggette al ripiano per l’anno 2018, unitamente al decreto ministeriale di certificazione dello sforamento del tetto di spesa per il quadriennio 2015-2018, alle linee guida ministeriali, all’Accordo e all’Intesa in Conferenza permanente e alle delibere aziendali richiamate. Il ricorso censurava la disciplina del payback sotto plurimi profili: contrasto con la direttiva appalti e con i principi europei, violazione dell’affidamento e della certezza del diritto, illegittimità costituzionale per irragionevolezza, retroattività e lesione del diritto di proprietà, eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del contraddittorio procedimentale.

La Sezione accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 6528 del 27.09.2023, sospendendo gli effetti degli atti impugnati. Nel corso del giudizio la ricorrente depositava la ricevuta del pagamento della quota ridotta prevista dall’art. 7 del D.L. n. 95/2025 e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback per il quadriennio 2015-2018 misura ragionevole e proporzionata, espressione di un contributo solidaristico finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria. La Consulta ha escluso la violazione dell’art. 23 Cost., ravvisando nella disciplina tutti gli elementi della riserva di legge, e ha negato la lesione del principio di irretroattività e dell’affidamento, poiché le imprese conoscevano il meccanismo sin dal 2015 e il comma 9-bis introdotto nel 2022 si è limitato a rendere operative procedure già esistenti.

Il giudice amministrativo prende poi atto dell’intervento normativo successivo: l’art. 7 del D.L. n. 95/2025 consente alle aziende fornitrici di assolvere gli obblighi relativi al periodo 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. Il versamento integrale entro trenta giorni estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale. Decorso il termine, le Regioni accertano il pagamento con provvedimenti pubblicati sui bollettini e sui siti istituzionali, comunicati alla segreteria del TAR Lazio, che determinano la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Su questo presupposto si innesta la distinzione operativa fissata dalla sentenza. La pronuncia di cessazione può essere emessa solo a seguito della comunicazione regionale del provvedimento di accertamento. Quando invece la ricorrente o la Regione si limitano a dichiarare l’avvenuto pagamento o a depositare le ricevute, il giudizio non si chiude con la cessazione, ma con la sopravvenuta carenza di interesse e la conseguente improcedibilità, purché il versamento sia avvenuto nel termine di legge e per l’esatto importo previsto.

Nel caso concreto la Regione Calabria non ha depositato memoria né istanza di passaggio in decisione con cui dichiarare la cessazione della materia del contendere; la ricorrente ha depositato la sola ricevuta del pagamento degli oneri di ripiano. Manca dunque il decreto regionale di accertamento, ma è documentato il tempestivo versamento dell’importo dovuto. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese come richiesto dalla stessa parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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