CIGS, decadenza per mancata attuazione del piano di risanamento (TAR Campania n. 5503 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di riesame previsto dall’art. 25, comma 6, d.lgs. n. 148/2015 non costituisce esercizio del potere di autotutela disciplinato dalla legge n. 241/1990, ma si sostanzia in un potere di amministrazione attiva di verifica del rispetto degli impegni assunti dall’impresa con il piano di risanamento. Il provvedimento che ne consegue accerta il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato e assume la natura di decadenza dal beneficio, non di annullamento d’ufficio. Ne deriva che la motivazione richiesta è quella della certazione dell’inadempimento, valutato secondo il grado di diligenza qualificata esigibile dall’imprenditore ex art. 1176, comma 2, cod. civ., e non quella propria dell’esercizio di discrezionalità amministrativa, con conseguente inconferenza delle censure su comparazione degli interessi, affidamento e proporzionalità. Il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento non ha carattere perentorio e la sua durata va commisurata all’entità degli interventi e delle verifiche ispettive.

Il Fatto

La società ricorrente otteneva la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori addetti a una unità produttiva, dapprima con decreto direttoriale dell’aprile 2024 e poi con decreto dell’agosto 2024, a valle di un piano di risanamento presentato a sostegno dell’istanza e già oggetto di positivo riesame per l’anno precedente.

All’esito delle verifiche dell’Ispettorato nazionale del lavoro, il Ministero del lavoro adottava il decreto del 14 marzo 2025, con cui disponeva il ritiro del beneficio in relazione a entrambi i decreti di proroga e alla comunicazione integrativa. La società impugnava gli atti avanti al TAR Lazio, che declinava la competenza per territorio; il gravame era quindi riassunto davanti al TAR Campania, con censure di difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del contraddittorio procedimentale, carenza dei presupposti, lesione dell’affidamento e violazione del termine procedimentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso e muove dalla qualificazione dell’istituto. La Cassa integrazione guadagni opera in via di eccezione rispetto al sinallagma retributivo, con assunzione del costo a carico della collettività, e le regole sui presupposti vanno interpretate in senso stretto, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato n. 8685 del 2021; Cons. Stato n. 6851 del 2021).

Quanto ai primi due motivi, il TAR li dichiara inammissibili prima ancora che infondati. La ricorrente non ha allegato alcun argomento la cui mancata valutazione avrebbe potuto orientare diversamente la decisione ministeriale, né ha indicato il pregiudizio concreto al diritto di partecipazione. Il Collegio richiama sul punto propri precedenti (TAR Campania n. 2942 del 2023; TAR Campania n. 6618 del 2021) e ritiene comunque sterilizzata ogni eventuale omissione procedimentale dall’art. 21-octies legge n. 241/1990, posto che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Nel merito, le premesse del decreto dimostrano un’autonoma valutazione critica delle controdeduzioni aziendali, non un acritico recepimento delle relazioni ispettive.

Il terzo motivo è infondato. Dalle risultanze ispettive emergono la mancata attuazione delle iniziative del piano, l’assenza di investimenti e di formazione, l’adozione di interventi di mero contenimento dei costi antecedenti all’avvio della CIGS e l’assenza di una effettiva attività aziendale. Il Collegio precisa che il mantenimento del beneficio non impone il raggiungimento dell’obiettivo, ma esige che l’imprenditore si adoperi per attuare le misure previste, secondo i canoni di diligenza qualificata, buona fede e correttezza (TAR Lazio n. 3380 del 2019). Le stesse deduzioni difensive confermano l’inadempimento. Quanto all’imputabilità, l’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 148/2015 riguarda la sola integrazione ordinaria e la nozione rilevante è oggettiva (Cons. Stato n. 3637 del 2025; Cons. Stato n. 8128 del 2010): la crisi di liquidità era già in atto e prevedibile al momento dell’istanza.

Sui motivi quarto e sesto, il Tribunale esclude la natura di autotutela del riesame, qualificandolo come decadenza che sanziona l’inesatta esecuzione del programma (Cons. Stato n. 44 del 2025). Non vi è spazio per censure su proporzionalità e affidamento, vertendosi in tema di discrezionalità tecnica, né l’attività del tavolo di crisi può fondare alcuna aspettativa. Il quinto motivo è parimenti respinto: il decreto dell’agosto 2024 è legato al primo da nesso di consequenzialità, e il termine di novanta giorni non è perentorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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