Rimborso payback dispositivi medici: versamento quota ridotta determina improcedibilità (TAR Lazio n. 5164 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il versamento, da parte dell’azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali ex art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, come previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, e non già la cessazione della materia del contendere, allorché manchino gli adempimenti comunicativi posti dalla novella a carico delle Regioni. La sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere, che ricorre solo quando l’operato successivo della parte pubblica sia integralmente satisfattivo dell’interesse azionato. L’esito processuale prescinde dall’accertamento nel merito delle censure.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui le Amministrazioni statali e la Regione Emilia-Romagna avevano definito i tetti di spesa regionali per il quadriennio 2015-2018 e le quote di ripiano a carico delle aziende, nell’ambito del meccanismo del payback. La ricorrente ha dedotto sia vizi propri dei provvedimenti, sia l’illegittimità costituzionale delle norme primarie di riferimento, chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Nel corso del giudizio è sopravvenuto l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, che ha introdotto una definizione agevolata, consentendo l’assolvimento degli obblighi con il versamento del 25 per cento degli importi. La ricorrente ha versato la quota ridotta alla Regione, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente distinto le due categorie processuali invocate. La cessazione della materia del contendere presuppone che l’operato successivo della parte pubblica sia integralmente satisfattivo dell’interesse azionato; la sopravvenuta carenza di interesse, invece, ricorre quando un atto o un fatto sopravvenuto rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato.

Nella fattispecie, la società ha volontariamente aderito alla definizione agevolata versando la quota del 25 per cento, ma la Regione non ha posto in essere gli adempimenti comunicativi previsti dalla novella per la definizione dei giudizi pendenti. Tale circostanza ha indotto il Collegio a escludere la cessazione della materia del contendere, mancando la verifica dell’Amministrazione sull’avvenuto versamento e la conseguente comunicazione alla segreteria del TAR.

Il Collegio ha quindi valorizzato il dato che l’improcedibilità discende dalla sopravvenuta inutilità della decisione di merito, atteso che l’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. L’esito in rito ha assorbito ogni valutazione nel merito, incluse le questioni di legittimità costituzionale e il rinvio pregiudiziale. Le spese sono state compensate per la complessità della materia e la decisione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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