Il versamento della quota ridotta estingue il contenzioso payback (TAR Lazio n. 7851 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza normativa di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che considera assolti gli obblighi del c.d. payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 con il versamento della quota del 25 per cento degli importi, determina l’improcedibilità del ricorso avverso i provvedimenti applicativi della disciplina per sopravvenuta carenza d’interesse. L’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni indicati, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La dichiarazione di non aver più interesse al ricorso, resa dalla parte ricorrente in seguito al pagamento, comporta la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti applicativi della disciplina del c.d. payback per gli anni 2015-2018, tra cui il decreto ministeriale del 6.7.2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa, l’Accordo CSR n. 181/2019 e la determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna di ripiano del superamento del tetto.

Si costituivano le Amministrazioni intimate, mentre la Regione restava contumace. In pendenza di giudizio, il legislatore interveniva con l’art. 7 d.l. n. 95/2025, introducendo un meccanismo di definizione agevolata degli obblighi per gli anni 2015-2018, subordinato al versamento della quota ridotta del 25 per cento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dà atto della memoria depositata dalla società ricorrente il 26 marzo 2026, con la quale la stessa dichiara di aver corrisposto la somma ridotta prevista dall’art. 7 d.l. n. 95/2025 e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

La nuova disciplina, nel considerare assolti gli obblighi a carico delle aziende fornitrici con il versamento della quota del 25 per cento, estingue l’obbligazione per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. L’avvenuto pagamento della quota ridotta da parte della ricorrente rende pertanto priva di utilità la decisione sul ricorso, determinando una sopravvenuta carenza d’interesse.

Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con integrale compensazione delle spese di lite, giustificata dall’andamento del giudizio e dalla sopravvenienza normativa che ha definito il contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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