Divieto di noleggio veicoli senza conducente per carenza di buona condotta: la convivenza col coniuge legato a contesti mafiosi legittima il provvedimento prefettizio (TAR Puglia n. 760 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di autorizzazioni di polizia per l’esercizio di attività di noleggio veicoli senza conducente, la valutazione della buona condotta richiesta dall’art. 11 TULPS non si esaurisce nella mera assenza di condanne penali, ma implica un apprezzamento discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione. Detto potere ha natura preventiva e non sanzionatoria: ai fini del divieto di esercizio dell’attività non è richiesto l’accertamento di un concreto abuso, essendo sufficiente una valutazione prognostica circa la possibile utilizzazione distorta dell’attività, anche in ragione delle relazioni familiari e sociali del soggetto interessato. La vicinanza a contesti criminali, quale la convivenza con il coniuge affiliato a un clan mafioso, incrina il giudizio di affidabilità e giustifica il provvedimento inibitorio.

Il Fatto

La titolare di una ditta individuale aveva presentato alla Prefettura una segnalazione certificata d’inizio attività (S.C.I.A.) per l’esercizio di noleggio veicoli senza conducente. L’istruttoria prefettizia, condotta tramite gli organi di polizia, evidenziava elementi di criticità: la ricorrente era stata controllata in compagnia di persona con precedenti penali e risultava convivente col coniuge, affiliato a un clan mafioso e condannato per associazione per delinquere e di tipo mafioso.

Sulla base di tali elementi, la Prefettura aveva comunicato l’avvio del procedimento e, all’esito, aveva adottato il divieto di esercizio dell’attività. La ricorrente impugnava gli atti deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, nonché violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Respinta l’istanza cautelare dal TAR, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure. Richiamato l’art. 2 del d.P.R. n. 481/2001, che disciplina il procedimento autorizzatorio per il noleggio veicoli senza conducente rinviando all’art. 11 TULPS, il TAR ha precisato che la nozione di buona condotta non coincide con l’assenza di condanne penali: rilevano anche la frequentazione di persone pregiudicate e i contesti relazionali, familiari e sociali che incidono sull’affidabilità complessiva del soggetto.

Il potere di apprezzamento dell’Autorità di pubblica sicurezza è caratterizzato da ampi margini di discrezionalità, in considerazione delle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Tale potere ha natura preventiva e non sanzionatoria: non occorre accertare un abuso effettivo dell’attività, essendo sufficiente una valutazione prognostica del rischio che essa venga utilizzata per finalità illecite.

Nel caso di specie, la nota informativa della Prefettura evidenziava la vicinanza della ricorrente a soggetti con precedenti penali e inseriti in contesti criminali di particolare gravità. Tali circostanze, secondo il Collegio, incrinano ragionevolmente il giudizio di affidabilità. La dedotta procedura di separazione personale dal coniuge non assume rilievo decisivo, non essendo idonea a escludere la persistenza di legami significativi, anche economici o familiari, suscettibili di incidere sul giudizio prognostico.

Il provvedimento impugnato costituisce, pertanto, legittimo esercizio del potere discrezionale attribuito all’Autorità di pubblica sicurezza, non emergendo i profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione dedotti dalla ricorrente. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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