Sanzione disciplinare di stato annullata per difetto di istruttoria e carenza di motivazione (TAR Puglia n. 1107 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione disciplinare di stato della perdita del grado, comminata al militare per l’assunzione di sostanza stupefacente, deve essere sorretta da un’adeguata istruttoria che indaghi l’atteggiamento psicologico del soggetto e le circostanze della condotta, in termini di proporzionalità e ragionevolezza. L’offensività della violazione consistita nell’avere incautamente “assaggiato” la sostanza per accertarne la natura in sede di sequestro è cosa sostanzialmente diversa dal disvalore correlato alla qualità di assuntore, abituale o occasionale, di sostanze stupefacenti. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento che correli la sanzione in via immediata e diretta al fatto storico dell’assunzione, senza valutare le implicazioni soggettive della condotta, integrando un difetto di istruttoria e una carenza motivazionale.

Il Fatto

Un Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri, sottoposto a esame dei liquidi biologici, risultava positivo all’assunzione di cocaina in concentrazioni superiori al valore soglia. Nell’addebito, il militare aveva dichiarato di avere incautamente assunto la sostanza nel corso di un servizio perlustrativo, “assaggiandola” per accertarne la natura in assenza di provette narcotest, al fine di completare il sequestro nei confronti di un soggetto. La Commissione di Disciplina lo riteneva “non meritevole di conservare il grado” e il Ministero della Difesa disponeva la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ai sensi degli artt. 861 e 867 del D.Lgs. n. 66/2010.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia accoglie il ricorso, ritenendo il provvedimento viziato in radice. La Relazione finale dell’Ufficiale inquirente aveva ricostruito la vicenda in senso favorevole alla tesi difensiva, ritenendo credibile che la positività fosse riconducibile all’incauto assaggio della sostanza e non a un uso abituale, evidenziando peraltro che la natura di sostanza stupefacente del materiale sequestrato non era stata accertata scientificamente. Nonostante ciò, il decreto impugnato non aveva minimamente indagato l’atteggiamento psicologico del militare, correlando la sanzione in via diretta e immediata alla sola assunzione della cocaina.

Il Collegio osserva che la violazione addebitata, consistita nella trasgressione delle regole procedurali e di cautela nello svolgimento delle proprie funzioni, presenta un’offensività diversa e minore rispetto a quella propria della qualità di assuntore, abituale o occasionale, di sostanze stupefacenti. La condotta, pur sanzionabile in quanto contraria ai doveri di servizio, andava valutata alla luce delle finalità che l’avevano ispirata, ovvero la esigenza di completare il sequestro della sostanza, considerando anche l’assenza di violazioni pregresse e la prossimità al pensionamento del dipendente.

La decisione si fonda sulla necessità che l’autorità amministrativa applichi criteri di proporzionalità e ragionevolezza nell’irrogazione delle sanzioni disciplinari, apprezzando tutti gli elementi di fatto che contraddistinguono la vicenda. Il decreto impugnato, correlato la massima sanzione al solo dato oggettivo dell’assunzione, senza considerare il contesto e lo scopo della condotta, è inficiato da difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

Alla luce di tali rilievi, il ricorso è accolto e il decreto annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Il TAR compensa le spese di lite per la particolarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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