L’illecito penale consolidato prevale sui legami familiari nel rinnovo del permesso di soggiorno (TAR Abruzzo n. 78 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La formazione di un nucleo familiare sul territorio nazionale non integra una garanzia assoluta di immunità rispetto al diniego di rinnovo o alla revoca del permesso di soggiorno. L’esistenza di legami familiari e sociali deve essere ponderata con la valutazione di pericolosità dello straniero ex art. 9-bis, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, la quale può risultare vincolante quando la gravità e la ricorrenza dei comportamenti delittuosi superino una soglia oggettivamente percepibile di tollerabilità. In tale evenienza, la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato non è più compatibile con l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, restando precluso il rilascio del titolo abilitativo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il provvedimento con cui la Questura di Pescara aveva rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. A sostegno del ricorso, la parte deduceva la sussistenza di radicati legami familiari e sociali nel territorio nazionale, elementi che avrebbero imposto all’Amministrazione una rivalutazione della propria posizione. Il provvedimento impugnato si fondava sulla ritenuta pericolosità sociale del richiedente, desunta dalle numerose segnalazioni di polizia e dalle ripetute vicende penali che lo avevano coinvolto. Nella fase cautelare, la parte chiedeva la sospensione dell’efficacia del diniego, prospettando il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’impossibilità di permanere regolarmente in Italia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente inquadrato la fattispecie nell’alveo dell’art. 9-bis, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, il quale impone il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno per gli stranieri ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti fattuali del giudizio di pericolosità, valorizzando la pluralità e la recrudescenza degli episodi delittuosi emersi dagli atti di polizia e la loro capacità di supportare una valutazione immune da vizi di incoerenza logica e di inadeguatezza.
Con specifico riguardo al motivo incentrato sui legami familiari, il Collegio ha ricordato che il comma 6 dell’art. 9-bis impone di valutare le conseguenze dell’espulsione per l’interessato e per i suoi familiari, nonché la sussistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale. Tale valutazione, tuttavia, non è assoluta. Il Tribunale, recependo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sentenza n. 2012 del 2020, ha affermato che la formazione di una famiglia in Italia non costituisce uno scudo o una garanzia di immunità dal diniego o dalla revoca del permesso di soggiorno.
Il thema decidendum è stato, quindi, ricondotto alla verifica della sussistenza di una soglia di gravità del comportamento criminoso oltre la quale il diniego di permanenza assume carattere vincolato. L’id quod plerumque accidit consente di ritenere oggettivamente percepibile la soglia di intollerabilità per lo Stato che offre ospitalità, rendendo recessivi i contrapposti interessi familiari e sociali del richiedente. La ricorrenza e la gravità delle vicende penali del ricorrente hanno condotto il Collegio a ritenere integrato tale presupposto, con conseguente legittimità del provvedimento di rigetto.
La domanda cautelare è stata, pertanto, respinta, con compensazione delle spese di lite. L’ordinanza ha disposto, infine, l’oscuramento delle generalità della parte privata, in applicazione della disciplina in materia di tutela dei dati personali sancita dal d.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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