Payback dispositivi medici: ripiano infondato, giurisdizione al giudice ordinario (TAR Lazio n. 165 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, come applicabile al quadriennio 2015-2018, non contrasta con i principi di irretroattività, di legittimo affidamento e di libertà di impresa, poiché la disciplina del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano era conoscibile dalle imprese fornitrici fin dal 2015, prima dell’indizione delle gare. I provvedimenti con cui la regione approva l’elenco delle aziende soggette al ripiano e quantifica gli importi dovuti sono espressione di attività interamente vincolata, priva di discrezionalità, e involgono un diritto soggettivo di contenuto patrimoniale. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la controversia al giudice ordinario.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, adottato di concerto con il MEF, che certifica il superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, il decreto del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, l’accordo Stato-Regioni n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e la circolare ministeriale del 29 luglio 2019.
Con successivi motivi aggiunti la società ha impugnato anche il provvedimento della Regione Emilia Romagna che ha approvato l’elenco delle aziende soggette al ripiano e gli importi dovuti. Si sono costituiti i Ministeri, la Presidenza del Consiglio, la Conferenza Permanente e la Regione, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo del payback, introdotto dall’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015, che pone a carico delle aziende fornitrici una quota crescente del ripiano: 40 per cento nel 2015, 45 per cento nel 2016, 50 per cento dal 2017.
Il TAR richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo ragionevole e proporzionato nell’ambito del bilanciamento operato dal legislatore, qualificandolo come contributo di solidarietà. La Corte ha escluso la violazione degli artt. 23, 41 e 117 Cost. e del principio di irretroattività, poiché le imprese erano consapevoli dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano fin dal 2015.
Quanto alle censure di illegittimità propria, il Collegio le ritiene infondate. La società ricorrente, come gli altri operatori, avrebbe potuto e dovuto assumere la misura del tetto di spesa nazionale pari al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario standard quale parametro di riferimento, misura poi confermata in sede regionale. Il payback resta estraneo alle procedure di affidamento e al contenuto dei contratti, operando ab externo sul fatturato complessivo, senza incidere sul prezzo finale né alterare l’esito delle gare.
Sui motivi aggiunti, il Tribunale rileva che la regione, nell’adottare il provvedimento, svolge un’attività meramente attuativo-esecutiva e tecnico-contabile: verifica la coerenza del fatturato e compila l’elenco delle aziende con gli importi dovuti, secondo percentuali già fissate ex lege. Non vi è alcuno spazio di discrezionalità, neppure tecnica. Si instaura così un rapporto obbligatorio in cui la società è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo.
Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 28429 del 2022 e n. 8188 del 2022, il Collegio applica il criterio del petitum sostanziale e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese compensate.
Nota della Redazione
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