Payback dispositivi medici: legittimo il ripiano, giurisdizione al giudice ordinario (TAR Lazio n. 164 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del payback sui dispositivi medici, come applicabile al quadriennio 2015-2018, supera le censure di illegittimità costituzionale ed eurounitaria, non ledendo il legittimo affidamento degli operatori, i quali erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento. Il contributo gravante sulle aziende fornitrici ha natura di contributo di solidarietà, con finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria, e rispetta la riserva di legge ex art. 23 Cost. Il provvedimento regionale che individua le aziende soggette al ripiano e i relativi importi costituisce atto interamente vincolato, di natura meramente ricognitiva e contabile. La controversia sul quantum debeatur involge un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale e spetta pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

La società ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, di concerto con il MEF, che certifica il superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, il decreto del 6 ottobre 2022 recante le linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali di ripiano, l’Accordo Stato-Regioni n. 181/CSR del 7.11.2019 e ulteriori atti connessi.

Con ricorso per motivi aggiunti la società ha poi gravato il provvedimento regionale che approva l’elenco delle aziende soggette al ripiano, individuando nei relativi allegati gli importi dovuti. Deduce la ricorrente l’illegittimità retroattiva della fissazione dei tetti di spesa, avvenuta solo nel 2019, con lesione dell’affidamento e alterazione del prezzo dei dispositivi offerti in gara, nonché la violazione della normativa europea in materia di evidenza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, ha posto a carico delle aziende fornitrici una quota crescente del ripiano: 40 per cento nel 2015, 45 per cento nel 2016, 50 per cento dal 2017. Ciascuna azienda vi concorre in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa regionale.

Sulla scorta della sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale, il Tribunale esclude la violazione dell’art. 41 Cost.: il payback è misura ragionevole e proporzionata, rispondente all’esigenza di allocare risorse certe per l’acquisto di dispositivi medici. La Corte costituzionale ha altresì escluso la lesione dell’art. 23 Cost., individuando nella disciplina gli elementi richiesti dalla riserva di legge, e la violazione degli artt. 2 e 117 Cost. in relazione all’art. 1 del prot. addiz. CEDU, rilevando che le imprese erano consapevoli dell’obbligo di ripiano sin dal 2015.

Quanto ai vizi propri degli atti gravati, il Collegio osserva che il tetto di spesa nazionale era già fissato al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario standard e che l’Accordo n. 181/CSR ha confermato la stessa misura a livello regionale. Gli operatori, secondo ordinaria diligenza, avrebbero dovuto assumere tale parametro quale riferimento e considerare l’alea contrattuale insita nella fornitura. Il payback, inoltre, resta estraneo alle procedure di affidamento: opera sul fatturato complessivo e non rimodula i contratti, agendo ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori.

Sui motivi aggiunti il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione. Le regioni, con il provvedimento di cui al comma 9 bis, non determinano il tetto né ne certificano il superamento, ma compiono attività interamente vincolata, priva di margini discrezionali. Si instaura così un rapporto obbligatorio paritario a valle del potere autoritativo, in cui la società è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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