Requisiti tecnici e avvalimento negli appalti di servizi (TAR Campania n. 1174 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 100, comma 11, del codice dei contratti pubblici, come modificato dal decreto correttivo, non può essere limitato dalla stazione appaltante a un triennio, poiché la norma lo riferisce agli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura. La clausola del disciplinare che circoscrive il periodo di maturazione del requisito è pertanto illegittima per violazione di legge. Quanto all’avvalimento, il subappalto necessario delle prestazioni dell’ausiliaria di cui all’art. 104, comma 3, del codice dei contratti pubblici opera soltanto quando l’avvalimento riguardi requisiti di autorizzazione o abilitazione, la cui carenza impedisce all’ausiliata di eseguire direttamente il servizio. Esso non può essere esteso ai requisiti di esperienza tecnica e professionale, che l’operatore in possesso dei titoli abilitativi può acquisire mediante avvalimento senza subappalto necessario.

Il Fatto

Due imprese ricorrenti impugnano la gara indetta da una centrale unica di committenza per conto di un comune, pubblicata il 22 gennaio 2025, avente ad oggetto l’affidamento del servizio integrato di igiene urbana e ambientale. Le ricorrenti contestano, tra l’altro, le clausole del disciplinare sui requisiti di partecipazione e sull’avvalimento, sostenendo che precludano di fatto la concorrenza delle piccole e medie imprese.

Il ricorso, notificato e depositato il 19 febbraio 2025, investe il bando, il disciplinare, la determina a contrarre e le FAQ interpretative. Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il collegio ritiene anzitutto ammissibile il ricorso, in quanto rivolto all’annullamento di clausole escludenti che impediscono al raggruppamento di essere ammesso alla selezione.

Il primo motivo è fondato. Il disciplinare, all’articolo 6.3, richiedeva di aver svolto nel triennio 2021-2023 almeno tre servizi di raccolta porta a porta per comuni con popolazione di almeno 10.000 abitanti e percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 75%. L’art. 100, comma 11, del codice dei contratti pubblici, nel testo vigente dopo il decreto correttivo, consente di richiedere l’esecuzione di contratti analoghi negli ultimi dieci anni dalla data di indizione. La limitazione a un triennio, e in particolare l’esclusione dell’anno 2024, è irragionevole: se l’esclusione del 2024 può trovare giustificazione nella indisponibilità dei dati ufficiali sulla raccolta differenziata, ciò che non è legittimo è la compressione del periodo decennale fissato dalla legge.

Il secondo motivo è parimenti fondato. L’art. 104, comma 3, del codice dei contratti pubblici impone il subappalto necessario quando l’avvalimento sia stipulato con un’ausiliaria in possesso di autorizzazione o titolo abilitativo, oppure di titoli di studio o professionali necessari. La norma va interpretata nel senso che il subappalto necessario riguarda solo i requisiti abilitanti allo svolgimento del servizio, poiché in tal caso l’ausiliata non potrebbe eseguirlo direttamente. Il disciplinare, invece, aveva esteso il subappalto necessario a tutti i requisiti dell’articolo 6.3.a, compresa l’esperienza tecnica. Il mancato possesso di tale requisito non implica l’assenza dei titoli abilitativi, sicché imporre il subappalto a chi è comunque in possesso delle abilitazioni è illegittimo.

Il terzo motivo, sulla concorrenza, resta assorbito. I motivi quarto e quinto sono inammissibili per difetto di interesse: contestano criteri di attribuzione del punteggio e non clausole escludenti, e potranno essere fatti valere solo ove dall’applicazione derivi un esito sfavorevole, allo stato non determinabile.

Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del bando e del disciplinare. Le spese sono compensate, salvo il rimborso del contributo unificato anticipato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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