L’ottemperanza per il mancato pagamento della carta docente al supplente (TAR Lazio n. 837 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è strumento idoneo per ottenere l’esecuzione del giudicato che riconosce al docente con contratto di lavoro a tempo determinato il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento professionale di cui all’art. 1, commi 121-124, legge n. 107/2015. L’inadempimento dell’Amministrazione, nonostante l’intimazione e il sollecito, legittima il giudice dell’ottemperanza ad ordinare l’esecuzione entro un termine perentorio e a nominare fin da subito un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, con compenso posto a carico dell’Amministrazione inottemperante.
Il Fatto
Un docente in servizio a tempo determinato, dopo aver ottenuto dal Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, l’accertamento del proprio diritto al beneficio economico di euro 1.000,00 annui ai sensi dell’art. 1, commi 121-124, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, non vedeva l’Amministrazione dare esecuzione a tale pronuncia. Il giudicato, passato in cosa giudicata, imponeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito di riconoscere e corrispondere l’importo dovuto.
A fronte della persistente inerzia, il docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di conformarsi al dictum giudiziale. Anche il decreto presidenziale di sollecito, notificato al Ministero ritualmente intimato, non sortiva alcun effetto, non avendo l’Amministrazione fornito elementi atti a dimostrare di aver provveduto all’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’art. 114 cod. proc. amm. attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare l’esecuzione del giudicato. Nel caso di specie, l’inadempimento dell’Amministrazione era incontestato e la mancata produzione di alcun elemento utile a dimostrare l’avvenuto adempimento integrava una situazione di inottemperanza.
Il TAR ha pertanto accolto il ricorso, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1753/2024, adottando gli adempimenti consequenziali e riconoscendo gli importi dovuti nelle misure indicate nel giudicato. Il termine per l’esecuzione è stato fissato in sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Con specifico riferimento alla garanzia dell’effettività della tutela, il Collegio ha disposto la nomina d’ufficio di un commissario ad acta nell’ipotesi di perdurante inottemperanza, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone. Il compenso del commissario è stato liquidato in euro 1.000,00, a carico dell’Amministrazione, da corrispondere su domanda dello stesso previa documentata relazione sull’attività svolta. La Camera di consiglio ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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