Procura alle liti generica su foglio separato: inammissibile il ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 3837 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto con procura alle liti generica, rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, che non indichi l’autorità giudiziaria adita né gli estremi del provvedimento di cui si chiede l’esecuzione. La procura speciale, ex art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., deve preesistere o essere coeva al ricorso e recare gli elementi identificativi della controversia. La mancata presenza del difensore in udienza comporta rinuncia implicita al contraddittorio, escludendo l’obbligo di avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. Il vizio non è sanabile né regolarizzabile con l’errore scusabile per i ricorsi notificati dopo la pubblicazione dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per l’anno scolastico 2024/2025, la somma di euro 500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti. L’Amministrazione non aveva satisfatto la pretesa e la parte interessata proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento delle penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta.
Il Ministero si costituiva per resistere. Alla camera di consiglio il Collegio rilevava d’ufficio l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la procura alle liti, rilasciata su foglio analogico separato e notificata in copia informatica con la PEC, risultava generica: non indicava il Tribunale amministrativo adito né gli estremi della sentenza da eseguire, limitandosi a un generico riferimento alla “Carta docenti”. Secondo il Collegio, la procura speciale richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. deve contenere elementi univoci che consentano di risalire all’effettiva volontà della parte di investire il difensore dello ius postulandi nella specifica controversia.
La Corte ha escluso che la procura possa considerarsi apposta in calce al ricorso ai sensi dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, in quanto la congiunzione fisica dei documenti, necessaria per assorbire il requisito di specialità, non è configurabile quando uno è informatico e l’altro analogico. Tale modus procedendi non garantisce la contezza del contenuto dell’atto da parte del sottoscrittore e non dimostra l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso, in dissonanza con i principi affermati dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2025.
Quanto alla sanabilità del vizio ex art. 39 cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., il Collegio ha richiamato l’orientamento negativo, affermando che la procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso e deve sussistere al momento della sua proposizione. Inoltre, la concessione dell’errore scusabile è stata esclusa poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo interpretativo preesistente, al quale la parte avrebbe potuto prudenzialmente aderire.
La mancata presenza del difensore in camera di consiglio non ha imposto l’avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., in virtù del principio per cui l’assenza comporta rinuncia implicita al contraddittorio. Le spese sono state compensate per le peculiarità della controversia.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.