Peculato per distrazione: necessaria la finalità privatistica e la disponibilità del denaro (Cass. pen. Sez. VI n. 9265 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di peculato per distrazione, l’atto di disposizione del denaro pubblico è penalmente rilevante solo quando sia compiuto per una finalità esclusivamente privata ed estranea a quella istituzionale dell’ente, non essendo invece ravvisabile il reato quando l’interesse privato dell’agente e quello istituzionale siano sincroni e sovrapponibili. Il possesso qualificato dalla ragione d’ufficio o di servizio non si estende sino a ricomprendere la mera sottoscrizione di delibere che non dispongono di somme di denaro, ma si limitano a riconoscere il diritto della controparte a erogare prestazioni sanitarie e a ottenerne il pagamento. Ne deriva che, in difetto di disponibilità giuridica delle somme in capo all’agente, non può configurarsi né il peculato né la fattispecie di cui all’art. 314, comma 2, cod. pen.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Messina, con ordinanza del 27/06/2024, aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. del medesimo Tribunale il 23 aprile 2024, finalizzato alla confisca per equivalente su denaro e beni mobili e immobili dell’indagata, sino alla concorrenza di somme di rilevante entità, ritenute profitto di due ipotesi di peculato.

All’indagata, nella qualità di Direttore Sanitario di un’Azienda Ospedaliera Universitaria, in concorso con altri vertici aziendali e con i rappresentanti di una fondazione privata, era contestato di aver distratto denaro destinato all’erogazione di prestazioni sanitarie pubbliche in favore della fondazione, per l’attivazione di un centro clinico specialistico. La questione giungeva in Cassazione sul ricorso dell’indagata avverso la conferma del vincolo reale.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, unitamente all’ordinanza genetica, limitatamente alla misura cautelare reale, dichiarandone la cessazione e disponendo la restituzione dei beni all’avente diritto.

Il primo motivo è fondato sotto il profilo della mancanza dei gravi indizi di colpevolezza. La Corte ricorda che, in tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione d’ufficio o di servizio comprende non solo ciò che rientra nella specifica competenza funzionale dell’agente, ma anche quanto deriva da prassi e consuetudini invalse nell’ufficio, purché trovi nella funzione o nel servizio l’occasione del suo verificarsi, richiamando sul punto Sez. VI n. 19424 del 03/05/2022. Nel caso concreto, però, il Direttore Sanitario non aveva la disponibilità giuridica delle somme contestate: le delibere sottoscritte non trasferivano né disponevano denaro, che all’atto della loro adozione non era nemmeno esistente. Esse potevano al più far sorgere in capo alla fondazione il diritto a fornire prestazioni sanitarie e, solo a prestazione avvenuta e certificata, il diritto al conseguimento delle somme provenienti dall’Assessorato regionale. Difettando tale disponibilità, non può ipotizzarsi neppure la fattispecie di cui all’art. 314, comma 2, cod. pen.

È fondato anche il secondo motivo. Costituisce principio consolidato che integra il peculato l’atto di disposizione del denaro compiuto, in difetto di motivazione o con motivazione meramente di copertura, per finalità esclusivamente private ed estranee a quelle istituzionali dell’ente, come affermato da Sez. VI n. 41768 del 22/06/2017 e Sez. VI n. 27910 del 23/09/2020. Il reato non è invece ravvisabile quando l’interesse privato dell’agente e quello istituzionale siano sincroni e sovrapponibili, non risultando in alcun modo contrastanti, secondo Sez. VI n. 36496 del 30/09/2020.

Nel caso in esame, sulla base della ricostruzione storico-fattuale della decisione impugnata, deve escludersi che gli atti di disposizione delle somme dell’Azienda Ospedaliera siano stati destinati al soddisfacimento di una finalità privatistica e non istituzionale, tale da configurare una distrazione penalmente rilevante. È del resto pacifico, e riconosciuto nella stessa ordinanza impugnata, che il denaro pubblico sia stato comunque utilizzato per l’erogazione di prestazioni sanitarie nei confronti dell’utenza.

Il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento dei primi due. La decisione è stata adottata all’udienza del 28/01/2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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