La riqualificazione in associazione mafiosa delle nuove compagini criminali (Cass. pen. Sez. 5 n. 3241 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le nuove associazioni, non riconducibili a una mafia storica, integrano il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. solo se riproducono il modello organizzativo delle consorterie di stampo mafioso e manifestano in concreto una forza di intimidazione, percepita come tale, che determini condizioni di assoggettamento e omertà in un determinato ambito territoriale. La configurabilità del reato non è esclusa dalla natura di “piccola mafia”, essendo sufficiente che il sodalizio, pur con un numero limitato di associati e in un ambito ristretto, eserciti il metodo mafioso. La forza intimidatoria può desumersi anche da atti non violenti ma evocativi della fama criminale del gruppo, senza che rilevi la capacità di condizionare gli apparati statali.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Venezia, aveva riqualificato come associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis cod. pen. una compagine criminale operante nel settore del trasporto acqueo lagunare, ritenuta una sorta di “erede” della c.d. Mala del Brenta. Gli imputati, condannati in primo grado per associazione a delinquere semplice, ricorrevano per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata in caso di overturning sfavorevole e l’insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen., contestando in particolare la sussistenza di una forza intimidatrice propria dell’associazione, distinta dal prestigio personale di alcuni suoi membri.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure relative alla riqualificazione, enunciando il principio per cui la forza di intimidazione, elemento differenziale rispetto all’associazione semplice, deve avere una sua esteriorizzazione in forma di condotta positiva, ma non richiede necessariamente atti di violenza o minaccia: può desumersi da atti evocativi della fama criminale del sodalizio o dalla generale percezione della collettività della sua capacità di esercitare coercizione.
I giudici di legittimità hanno altresì chiarito che, per le nuove compagini, è necessario dimostrare che il sodalizio abbia conseguito un prestigio criminale autonomo e distinto da quello dei singoli partecipi, e che abbia manifestato in concreto una capacità di intimidazione determinando un assoggettamento omertoso. Al contrario, per le associazioni delocalizzate di mafie storiche, tale esteriorizzazione non è richiesta, operando la forza intimidatrice per derivazione dalla “casa madre”.
La Corte ha precisato che la configurabilità del reato non è esclusa dalla natura di “piccola mafia”, essendo sufficiente che il sodalizio, pur con un numero limitato di associati, si avvalga del metodo mafioso. Sul punto, la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato la strumentalizzazione del nome della Mala del Brenta, la replica del modello organizzativo con la suddivisione di ruoli e la capacità del gruppo di continuare a operare in assenza dei suoi vertici storici.
La pronuncia ha poi affrontato le singole posizioni, accogliendo il ricorso dell’imputato cui era stata applicata una pena accessoria non prevista nell’accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., nonché quello di un altro imputato per il quale era stata disposta la misura di sicurezza della libertà vigilata senza un positivo scrutinio sulla pericolosità sociale. Accolti altresì i ricorsi di due imputati, rispettivamente per il reato di intestazione fittizia e per la mancata contestazione di un fatto diverso, con conseguente annullamento con rinvio.
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Nota della Redazione
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