Rideterminazione della pena base nel minimo edittale ratione temporis e continuazione (Cass. pen. Sez. 3 n. 3653 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati fallimentari e tributari, la pena base deve essere determinata applicando la cornice edittale vigente ratione temporis al momento della commissione del fatto, non quella risultante da successivi interventi normativi. Il giudice di legittimità, rilevato l’errore, può procedere direttamente alla rideterminazione della pena quando l’operazione richieda semplici calcoli aritmetici sugli aumenti già ritenuti congrui dal giudice di merito. In materia di reato continuato, l’unicità del disegno criminoso non può essere identificata con una scelta di vita implicante la reiterazione di determinate condotte criminose, ma richiede una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine concreto e specifico.
Il Fatto
Il legale rappresentante di una società era stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. La Corte di appello, in parziale riforma, aveva riqualificato il reato di bancarotta in quello meno grave di cui all’art. 217, comma 2, L.F., rideterminando la pena in complessivi anni uno e mesi otto di reclusione, assumendo come pena base per il reato più grave (quello tributario) il minimo edittale di anni due.
Avverso tale decisione l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo l’errore nella determinazione del minimo edittale — in quanto all’epoca dei fatti la pena era compresa tra anni uno e mesi sei e anni tre — e la mancata motivazione in ordine al riconoscimento del vincolo della continuazione con reati oggetto di altra sentenza irrevocabile.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo motivo, la Corte ha riconosciuto la fondatezza della censura. La corte territoriale, pur avendo correttamente riqualificato il reato di cui al capo a) e individuato come più grave quello di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74/2000, aveva errato nell’indicare la pena base nel minimo edittale di anni due di reclusione, laddove la cornice edittale vigente ratione temporis al momento della contestazione prevedeva un minimo di anni uno e mesi sei.
La Suprema Corte ha pertanto proceduto direttamente alla rideterminazione della pena, partendo dalla pena base legale di anni uno e mesi sei di reclusione, aumentata di mesi sei per il reato di cui al capo a) — misura ritenuta congrua dal giudice di merito ai sensi dell’art. 81 cod. pen. — e applicando la riduzione per il rito abbreviato, pervenendo alla pena finale di anni uno e mesi quattro di reclusione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato la manifesta infondatezza. La sentenza impugnata aveva reso una motivazione compiuta e non apparente, evidenziando la diversità delle società coinvolte, la non assimilabilità delle condotte sotto il profilo storico e delle modalità di svolgimento, e l’assenza di elementi indicativi di un’unità ideativa del disegno criminoso. I giudici di legittimità hanno richiamato i criteri elaborati dalla giurisprudenza per l’individuazione degli indici rivelatori della preordinazione unitaria e ribadito che la reiterazione di condotte criminose o l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo del reato continuato.
La censura difensiva, inoltre, risultava inammissibile per genericità, non confrontandosi con le argomentazioni svolte dal giudice di merito. L’unicità del disegno criminoso, ha concluso la Corte, postula una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, senza che sia necessaria una dettagliata progettazione di ciascun reato, ma esigendo comunque una concreta e specifica prefigurazione delle violazioni da commettere.
La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata limitatamente alla pena, rideterminandola in anni uno e mesi quattro di reclusione, e dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.
Nota della Redazione
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