Peculato per omesso versamento del PREU e diniego della sospensione condizionale (Cass. pen. Sez. VI n. 22088 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell’esercente di apparecchi da gioco leciti di cui all’art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del Prelievo Erariale Unico, non versandoli al concessionario competente. Il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione. È esclusa la configurabilità del reato quando la condotta materiale sia addebitabile all’amministratore di fatto, poiché il giudice di merito accerta caso per caso la riferibilità dell’agire alla qualifica formale e ai compiti di gestione. Il diniego della sospensione condizionale è legittimo quando fondato sull’intrinseca gravità della condotta e sull’entità dell’appropriazione, senza che rilevi l’assenza di danno in capo alla pubblica amministrazione, essendo il pregiudizio subito dal concessionario. Non vi è incompatibilità tra riconoscimento delle attenuanti generiche e negazione del beneficio, avendo i due istituti presupposti e finalità diversi.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna per il delitto di peculato, con pena finale di due anni di reclusione, oltre all’interdizione dai pubblici uffici e dal contrattare con la pubblica amministrazione per cinque anni, e condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Secondo le concordi sentenze di merito, l’imputato, amministratore e legale rappresentante di una società gestrice di apparecchi da gioco e sub-concessionaria di una società rete, si sarebbe appropriato delle somme destinate a essere riversate al concessionario a titolo di PREU. La difesa sostiene che la società era di fatto gestita da altro soggetto, essendo il ricorrente solo formalmente amministratore, e deduce assenza dell’elemento soggettivo, omesso riconoscimento della sospensione condizionale e illegittima esclusione della sostituzione della pena detentiva, richiesta per la prima volta in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato. I motivi sulla configurabilità del reato sono manifestamente infondati. I giudici di merito hanno richiamato il principio secondo cui integra peculato la condotta del gestore o dell’esercente degli apparecchi da gioco che si impossessi dei proventi, anche per la parte destinata al PREU, non versandoli al concessionario, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dalla riscossione, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 6087 del 24.09.2020, dep. 2021.
Il ricorrente, in quanto amministratore della società con obbligo di prelevare gli incassi e versare il PREU, è stato ritenuto responsabile dell’appropriazione, essendo stata espressamente esclusa la tesi dell’agire materiale addebitabile al presunto amministratore di fatto. Entrambe le sentenze di merito hanno valutato ed escluso che la società fosse amministrata da altri, valorizzando anche le dichiarazioni testimoniali che riferivano all’imputato specifici compiti di gestione. La tesi difensiva è rimasta meramente enunciata e il vizio di manifesta illogicità non è ravvisabile.
Sul diniego della sospensione condizionale, la Corte ritiene che la diversità degli elementi valorizzati nei due gradi non determini contraddittorietà intrinseca. La decisione di appello si fonda su un dato obiettivo e incontrovertibile, la notevole entità dell’appropriazione e il conseguente danno patrimoniale. È irrilevante che la pubblica amministrazione non abbia subito pregiudizio, avendo la concessionaria assolto l’obbligazione: quest’ultima ha comunque subito un danno rilevante, né è logico differenziare il giudizio sulla sospensione in base al soggetto danneggiato.
Il riconoscimento delle attenuanti generiche non conduce a diverse conclusioni, poiché le valutazioni a sostegno attengono al profilo soggettivo e non alla gravità oggettiva del reato. I giudici di merito hanno legittimamente esercitato la discrezionalità, secondo uno schema privo di profili di manifesta illogicità; non sussiste incompatibilità tra i due istituti, avendo essi presupposti e finalità diversi, come affermato dalla Sez. IV n. 27107 del 15.09.2020.
Quanto alla sostituzione della pena detentiva, la richiesta è tardiva se formulata per la prima volta in appello, quando il processo pendeva in primo grado al 30.12.2022, data di entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, secondo l’orientamento richiamato dalla Sez. II n. 3962 del 13.01.2026 e dalla Sez. II n. 181 del 04.12.2025, dep. 2026. La Corte d’appello ha inoltre motivato nel merito sull’insussistenza dei presupposti, con valutazione attinente al merito e insindacabile in sede di legittimità.
Nota della Redazione
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