Associazione a delinquere e partecipazione desunta da captazioni e incarichi formali (Cass. pen. Sez. VI n. 22087 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione a delinquere, la prova della partecipazione stabile al sodalizio può essere desunta dal complesso delle captazioni intercettive e dalle cariche formalmente rivestite negli enti strumentali al programma criminoso. Non integra vizio di motivazione la sentenza di rinvio che, in conformità al dictum rescindente, ricostruisca il ruolo associativo del singolo al di là del ristretto arco temporale di formale investitura. È inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre le censure d’appello, sollecitando una diversa lettura del materiale probatorio. La doglianza sulla misura dell’aumento per continuazione è genericamente proposta quando non si confronti con la specifica posizione dell’imputato.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la responsabilità di tre imputati per il reato di cui all’art. 416 cod. pen., rideterminando le pene e assolvendo taluni coimputati da alcuni reati-fine. Il contesto associativo riguardava la costituzione di Onlus e cooperative collegate tra loro, finalizzate a partecipare a gare pubbliche indette dalle prefetture per l’accoglienza di migranti, mediante condotte truffaldine consistenti nella presentazione di domande incomplete e fatture false.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo vizi di motivazione sulla determinazione della pena e sull’affermazione di responsabilità per il reato associativo. La questione centrale attiene alla sufficienza degli elementi probatori posti a fondamento della partecipazione dei ricorrente al sodalizio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta distintamente le singole posizioni. Per il primo ricorrente, la doglianza sulla discrasia tra dispositivo e motivazione è dichiarata manifestamente infondata, poiché la sentenza di rinvio ha emendato l’errore determinato dal refuso e ha enucleato le ragioni della responsabilità, commisurando l’incremento di pena. Il motivo sull’art. 133 cod. pen. è giudicato genericamente proposto, per l’assenza di specifico riferimento alla posizione del ricorrente.
Quanto alla seconda ricorrente, la Corte richiama il dictum rescindente, che aveva censurato il difetto di confronto con l’atto di appello. La sentenza di rinvio ha dimostrato come il ruolo della ricorrente ecceda il ristretto arco temporale di formale investitura: ella già lavorava presso la Onlus prima della nomina e vi è rimasta come direttore tecnico dopo la dismissione della carica.
La Corte valorizza le captazioni di interlocuzioni con gli organizzatori e con il vertice del sodalizio, da cui emerge la piena e consapevole compartecipazione alle pratiche illecite, oltre alle dichiarazioni di una coimputata e di un professionista. L’impostazione difensiva, che relega la consapevolezza a una postuma presa d’atto, si risolve in una inammissibile rivalutazione probatoria che scinde l’unitaria partecipazione consapevole.
Per il terzo ricorrente, la Corte conferma la valutazione del ruolo associativo, desunto dalla carica di consigliere in una delle cooperative, dalla rappresentanza di una società di fatto inoperativa che emetteva fatture, dalla ricezione di somme prive di giustificazione contabile e da captazioni tra qualificati partecipi. L’avvenuta assoluzione da taluni reati-fine non esclude la partecipazione, poiché il reato associativo è diretto anche all’illecito drenaggio dei contributi pubblici mediante false fatturazioni.
La Corte dichiara pertanto inammissibili tutti i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende e, per due di essi, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero dell’Interno, costituitosi parte civile.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere