Spese legali del dirigente imputato e domanda riconvenzionale: la Cassazione cassa (Cass. civ. Sez. II n. 24385 del 02.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del contratto collettivo che pone a carico dell’azienda di credito le spese legali sostenute dal dirigente sottoposto a procedimento penale per fatti commessi nell’esercizio delle sue funzioni va interpretata secondo i canoni letterali e logici e alla luce del principio di buona fede ex art. 1366 c.c. Essa copre solo le condotte criminose inerenti al corretto svolgimento dell’attività funzionale, conformi agli interessi dell’azienda, e non quelle che integrino violazione delle funzioni in danno della stessa. Il diritto al rimborso presuppone l’assenza di un conflitto di interessi, da valutare ex ante. Il reato di false comunicazioni sociali è plurioffensivo e può ledere anche l’impresa, sì che non è preclusa la garanzia. La domanda riconvenzionale che non comporti spostamento di competenza è ammissibile ove sussista un collegamento obiettivo con la domanda principale, tale da rendere opportuno il simultaneus processus; la relativa inammissibilità è rilevabile d’ufficio, anche in appello.
Il Fatto
Due avvocati hanno ottenuto decreti ingiuntivi per compensi professionali maturati nell’assistenza prestata a un dirigente bancario in un processo penale, nel quale questi è stato assolto. Il dirigente ha proposto opposizione, chiedendo di chiamare in giudizio la banca datrice di lavoro per essere manlevato dall’eventuale condanna. La banca si è costituita, eccependo l’incompetenza territoriale e funzionale del giudice adito, e ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimento dei pregiudizi subiti.
Il Tribunale ha riconosciuto ai difensori parte dei compensi, ha affermato il diritto del dirigente alla manleva e ha dichiarato nulla la riconvenzionale della banca per mancata enunciazione dei fatti. La Corte d’appello ha ritenuto invece inammissibile la riconvenzionale e ha rideterminato i compensi. Ricorrono entrambe le parti.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte rigetta la censura sulla competenza. Anche ammesso che il giudice adito fosse incompetente all’origine, l’art. 5 c.p.c. va interpretato in conformità alla sua ratio di favorire, non di impedire, la perpetuatio iurisdictionis: l’incompetenza non è dichiarabile se quel giudice è divenuto competente in corso di causa.
È invece fondato il secondo motivo, sull’art. 6 del CCNL dirigenti settore credito. La Corte condivide la premessa della Corte d’appello, secondo cui la garanzia non opera se la banca risulti tra i soggetti potenzialmente offesi dal reato. Erra però nel ritenere che il reato ascritto al dirigente, ai sensi dell’art. 2622 c.c., non possa considerarsi commesso in danno della banca. Le false comunicazioni sociali sono reato plurioffensivo: offendono gli interessi economici e l’interesse pubblico alla veridicità delle informazioni. L’interpretazione della locuzione “in relazione a fatti commessi nell’esercizio delle sue funzioni” va condotta secondo i criteri letterali e logici, valorizzando la buona fede ex art. 1366 c.c. come criterio di reciprocità.
La Corte richiama i propri precedenti sul punto (Cass. n. 24733/2008; Cass. n. 34457/2019; Cass. n. 17874/2018; Cass. n. 25379/2011): la tutela collettiva copre solo l’esercizio delle funzioni conforme agli interessi aziendali, non la loro violazione in danno dell’azienda e in contrasto con le istruzioni ricevute. Il giudice di rinvio dovrà rivalutare la clausola alla luce della natura plurioffensiva del reato e del canone di buona fede.
Sul terzo motivo, la rilevabilità d’ufficio dell’inammissibilità della riconvenzionale è confermata: nel regime delle preclusioni introdotto dalla legge n. 353 del 1990, l’inammissibilità della domanda formulata in corso di giudizio è sottratta alla disponibilità delle parti. È invece fondato il quarto motivo: quando la riconvenzionale non comporta spostamento di competenza, l’art. 36 c.p.c. richiede un qualsiasi collegamento obiettivo con la domanda principale. La motivazione della Corte d’appello sul difetto di collegamento è meramente apparente. Quinto motivo infondato, sesto assorbito. Cassata la sentenza con rinvio.
Nota della Redazione
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