Inammissibile il ricorso su questioni non devolute al giudice di appello (Cass. pen. Sez. VII n. 39883 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per assoluta specificità carente e carattere meramente assertivo, il motivo di ricorso per cassazione che censuri la motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità quando tale questione non sia stata devoluta al giudice di appello. Il ricorrente non può dedurre in cassazione questioni sulle quali il giudice del gravame abbia correttamente omesso di pronunciare perché estranee alla sua cognizione, essendo il motivo nuovo rispetto al thema del secondo grado. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado, dal Tribunale locale, per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 n. 8 bis cod. pen., commesso in Bologna in data 13.11.2019. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 17.04.2025, ha confermato la decisione di condanna.

Avverso la sentenza di secondo grado il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di affermazione della responsabilità, e chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. La censura prospetta deduzioni generiche e aspecifiche, non sorrette da concreta pertinenza, e non si coniuga con l’enunciazione di specifiche richieste né con l’indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.

La Corte ha rilevato un ulteriore e decisivo profilo di inammissibilità: dinanzi ai giudici del gravame di merito non era stato dedotto alcun motivo inerente alla responsabilità. Erano state formulate esclusivamente doglianze relative alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., alla disapplicazione della recidiva e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, profili sui quali la Corte territoriale aveva fornito adeguata motivazione.

La Corte ha quindi richiamato il consolidato orientamento secondo cui non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, citando tra le altre Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017 e Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014.

Esclusa l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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