Confisca di prevenzione sospesa per indagini peritali nel regime previgente (Cass. pen. Sez. 1 n. 2917 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la disciplina transitoria di cui all’art. 36, comma 3, l. n. 161/2017 impone di applicare la formulazione dell’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 vigente al momento della presentazione della proposta, la quale prevede che il termine per la pronuncia della confisca resti sospeso, ex lege, per tutto il tempo necessario all’espletamento degli accertamenti peritali sui beni nella disponibilità del proposto, senza il limite di novanta giorni introdotto dalla riforma. Il termine di efficacia della confisca di primo grado, ai sensi dell’art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, va quindi computato tenendo conto dell’intero periodo di sospensione per le operazioni peritali. Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di prevenzione non è ammesso per vizio di motivazione, ma solo per vizio di legge, ivi compresa la violazione dell’obbligo di motivazione, ravvisabile esclusivamente in caso di motivazione mancante o apparente, ossia fittizia e avulsa dalle risultanze processuali.
Il Fatto
Con decreto del 31/03/2025, la Corte di appello di Palermo confermava parzialmente il decreto del Tribunale di Trapani – sezione misure di prevenzione del 16/12/2021, che aveva disposto la confisca di quote societarie, beni immobili e un saldo di conto corrente riconducibili a un imprenditore ritenuto in stretta alleanza economica con un esponente apicale di “cosa nostra” trapanese. Il proposto ricorreva per cassazione deducendo, tra l’altro, vizi di motivazione in ordine alla metodologia di calcolo della sperequazione patrimoniale, la violazione della disciplina sulla sospensione dei termini di efficacia della confisca e la mancanza di accertamenti giurisdizionali sulla propria pericolosità sociale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che le censure difensive non si confrontavano con la ratio decidendi del provvedimento impugnato. La Corte territoriale aveva escluso che la somma di euro 1.071.000 costituisse una disponibilità antecedente lecita non in base a un meccanismo presuntivo automatico, ma alla luce delle verifiche peritali che avevano dimostrato la presenza di duplicazioni contabili, della mancata deduzione dei costi di costruzione dai ricavi delle vendite immobiliari e delle irrisorie disponibilità risultanti dai conti correnti.
La Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di prevenzione è proponibile esclusivamente per vizio di legge, non per vizio di motivazione, salvo che la motivazione sia del tutto mancante o apparente. Tale vizio ricorre solo quando il ragionamento espresso dal giudice risulti fittizio, basato su clausole di stile o affermazioni apodittiche, ipotesi non ravvisabile nel caso di specie, essendo l’apparato argomentativo del decreto impugnato ampio e logicamente articolato.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha esaminato la disciplina della sospensione del termine di efficacia della confisca di primo grado richiamata dall’art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/2011. La difesa aveva applicato il testo dell’art. 24, comma 2, introdotto dall’art. 5, comma 8, d.lgs. n. 161/2017, che limita la sospensione a novanta giorni per le attività peritali. La Corte ha però precisato che, ai sensi dell’art. 36, comma 3, l. n. 161/2017, tale modifica non si applica ai procedimenti in cui la proposta era già stata formulata alla data di entrata in vigore della legge.
Per il procedimento in esame, avviato nel 2016, trovava applicazione il testo previgente dell’art. 24, comma 2, che prevedeva la sospensione del termine per tutto il tempo necessario all’espletamento degli accertamenti peritali, senza limiti quantitativi. Il computo operato dalla Corte territoriale, che aveva considerato l’intero periodo delle operazioni peritali, risultava pertanto corretto, escludendo la maturazione del termine di inefficacia della confisca.
Infine, la Corte ha dichiarato infondato anche il motivo relativo alla mancanza di accertamenti giurisdizionali sulla pericolosità del proposto, richiamando il principio per cui la riconducibilità del soggetto alle categorie di pericolosità di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. n. 159/2011 può essere ritenuta anche indipendentemente da sentenze di condanna, purché la valutazione incidentale non sia smentita da esiti assolutori e sia condotta con tanto più rigore quanto più l’esito del procedimento penale sia stato favorevole al proposto.
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Nota della Redazione
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