Le dichiarazioni convergenti integrano il riscontro alle chiamate di reato (Cass. pen. Sez. 1 n. 12538 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari e di chiamata in correità, la regola fissata dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non esige che il riscontro esterno alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia provenga da elementi diversi da altre dichiarazioni di collaboratori. Vigendo il principio della “libertà dei riscontri”, le dichiarazioni di più collaboratori, purché non riconducibili alla medesima fonte, sono idonee a riscontrarsi reciprocamente e a fondare i gravi indizi di colpevolezza. Il vizio di contraddittorietà della motivazione sussiste solo in caso di incompatibilità logica tra passi della decisione o con atti del processo, non già quando si tratti di affermazioni che, pur apparentemente contrastanti, siano coerenti nel percorso argomentativo. È inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., il ricorso avverso un provvedimento de libertate che contesti esclusivamente la configurabilità di un’aggravante, qualora la sua eliminazione non incida sui termini di custodia cautelare né sulla presunzione di adeguatezza della misura.
Il Fatto
Con ordinanza del 2 luglio 2025 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto indagato per il delitto di cui all’art. 416-bis, commi 2 e 4, cod. pen., per l’appartenenza, con ruolo di capo, a una delle fazioni in cui si articola un noto clan mafioso etneo. Il provvedimento, confermato dal Tribunale del riesame, si fondava sulle dichiarazioni di cinque collaboratori di giustizia, appartenenti alla fazione rivale dello stesso clan, che indicavano l’indagato quale esecutore delle direttive provenienti dal carcere dal capo clan detenuto. Il ricorrente contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la qualifica di capo e l’aggravante dell’associazione armata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel dichiarare il ricorso infondato, ha preliminarmente affermato che le chiamate convergenti di più collaboratori di giustizia si riscontrano reciprocamente. Il principio della “libertà dei riscontri”, affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 20804 del 2012, consente infatti di assumere come riscontro esterno ogni elemento probatorio, anche di natura indiziaria, e quindi anche le dichiarazioni di altro chiamante, purché la causa scientiae non derivi dalla medesima fonte originaria. Nel caso di specie l’elemento narrato da tutti i pentiti era il medesimo, ma le conoscenze provenivano da cinque soggetti diversi.
Quanto alla dedotta contraddittorietà tra l’attribuzione del ruolo di capo e l’affermazione che nel gruppo comandassero le donne, la Corte ha escluso ogni vizio logico. Dal percorso motivazionale dell’ordinanza impugnata emergeva che la posizione apicale dell’indagato derivava dal legame di parentela con la famiglia del capo clan detenuto, sicché la veicolazione degli ordini attraverso moglie e suocera non solo non era incompatibile con il ruolo di vertice, ma lo confermava. La nozione di contraddittorietà della motivazione, richiamando la pronuncia Sez. 3 n. 4803 del 2025, ricorre solo in presenza di un’incompatibilità logica interna alla decisione o rispetto ad atti del processo.
Il collegio ha inoltre ritenuto inammissibili le ulteriori censure volte a valorizzare la mancata indicazione degli altri associati o i precedenti penali del ricorrente, trattandosi di elementi del tutto inconferenti rispetto al percorso motivazionale che fondava i gravi indizi su specifiche fonti di prova, e non su presunzioni tratte dai legami familiari. Con riguardo alla qualifica di capo, la Suprema Corte ha richiamato il principio, già espresso da Sez. 2 n. 4822 del 2023, secondo cui risponde della fattispecie aggravata di cui al comma 2 dell’art. 416-bis cod. pen. il soggetto che, nominato dal capo detenuto, svolga funzioni di guida, di organizzatore e di interlocutore con altri gruppi criminali.
Da ultimo, la Corte ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il motivo concernente l’aggravante dell’associazione armata. Nel subprocedimento cautelare la contestazione di tale circostanza non modifica i termini di custodia di cui all’art. 303 cod. proc. pen. né incide sulla presunzione di adeguatezza di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., operante per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. a prescindere dalle aggravanti. L’eventuale accoglimento del motivo non avrebbe quindi determinato alcuna situazione pratica più vantaggiosa per il ricorrente, condizione richiesta dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
- Art. 303 c.p.p. – Termini di durata massima della custodia cautelare
- Art. 568 c.p.p. – Regole generali