Pena illegale solo se diversa per genere, specie o quantità (Cass. pen. Sez. 7 n. 23987 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pena può essere ritenuta illegale soltanto quando non sia prevista dall’ordinamento giuridico, ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge, oppure sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore. Non integra invece pena illegale quella che, pur determinata attraverso un percorso argomentativo viziato da una o più violazioni di legge, risulti corrispondente per genere, specie e quantità alla pena legale, restando irrilevanti gli errori relativi ai singoli passaggi interni del calcolo. Ne consegue che l’erronea individuazione della pena base su cui operare l’aumento per la continuazione, quando non incida sulla quantificazione finale, non apre la strada all’intervento del giudice dell’esecuzione.
Il Fatto
Il ricorrente propone un unico motivo avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli, con la quale è stata respinta la richiesta di rideterminazione del trattamento sanzionatorio. La doglianza investe il provvedimento del giudice della cognizione, che nel riconoscere la continuazione con i reati di una precedente sentenza avrebbe individuato in modo errato la pena base sulla quale operare l’aumento, in violazione dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
La difesa allega documentazione relativa a una istanza di differimento dell’interrogatorio, estranea al procedimento. Lo stesso ricorrente, nel secondo motivo, riconosce che l’errore di calcolo non ha determinato una pena finale diversa da quella che sarebbe derivata applicando il criterio ritenuto corretto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla nozione di pena illegale, ricostruita richiamando Sez. 1, n. 38848 del 18/09/2024, Iaccarino. La pena è illegale quando sia diversa per genere, specie o quantità rispetto alla misura stabilita dagli artt. 23 e seguenti cod. pen., dagli artt. 65 e seguenti cod. pen. per il concorso di circostanze aggravanti, dagli artt. 71 e seguenti cod. pen. per il concorso di reati, oppure rispetto ai limiti edittali minimi e massimi fissati in astratto da ciascuna norma incriminatrice.
Il principio affermato è che la pena è illegale non quando consegua a una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio — rispetto alla quale l’ordinamento appresta il rimedio delle impugnazioni — ma solo quando non sia prevista dall’ordinamento, superi i limiti di legge o sia più grave per genere e specie di quella legislativamente individuata.
Deve pertanto escludersi l’illegalità quando la pena corrisponda per genere, specie e quantità a quella legale, ancorché determinata attraverso un percorso argomentativo viziato: gli errori relativi ai singoli passaggi interni restano privi di rilievo. Solo in presenza di una pena illegale alle condizioni descritte è ammissibile l’intervento del giudice dell’esecuzione, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata dal Collegio (Sez. U n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Sez. U n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Sez. U n. 47766 del 26/05/2015, Butera, Sez. U n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, Basile).
Nel caso di specie, per stessa prospettazione del ricorrente, la pena finale inflitta corrisponde a quella che sarebbe stata determinata secondo il criterio di calcolo indicato nell’atto introduttivo. Non ricorre dunque alcuna condizione di pena illegale. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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