Restituzione dei beni sequestrati: il ricorso va qualificato come opposizione (Cass. pen. Sez. III n. 9242 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione decide, senza formalità, sulla restituzione delle cose sequestrate il rimedio esperibile è l’opposizione davanti allo stesso giudice, ai sensi degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., e non il ricorso per cassazione. Il ricorso proposto avverso tale ordinanza deve essere qualificato come opposizione e trasmesso al giudice competente, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis. La conclusione non muta quando l’ordinanza sia stata emessa all’esito di un’udienza camerale irritualmente disposta: anche in tal caso resta esperibile la sola opposizione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di chiarimenti formulata per individuare l’avente diritto alla restituzione di due imbarcazioni sottoposte a sequestro preventivo. Il sequestro era stato disposto in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. La restituzione era stata poi disposta dalla Corte di cassazione, che, confermando la responsabilità per il reato di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, aveva annullato la confisca delle due imbarcazioni.

Nelle more, una delle imbarcazioni è stata venduta e, in relazione ad essa, un terzo ha presentato istanza di restituzione; per l’altra, la richiesta proveniva dal condannato. Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto irrilevante la disposta restituzione, perché i beni erano stati nel frattempo sottoposti a sequestro di prevenzione. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in riferimento agli artt. 323, 666, 676, 259, 260 cod. proc. pen. e all’art. 83 disp. att. cod. proc. pen., oltre alla lesione dell’interesse alla restituzione dei beni dissequestrati.

La Motivazione della Corte

La questione attiene al rimedio esperibile avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione in materia di restituzione di cose sequestrate. La Corte ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’art. 667, comma 4. E l’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che il giudice provvede in ogni caso senza formalità, con ordinanza contro la quale il pubblico ministero, l’interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice.

Su questa base la giurisprudenza di legittimità ha concluso che avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione in materia di restituzione è proponibile innanzitutto l’opposizione davanti allo stesso giudice e solo contro tale seconda decisione il ricorso per cassazione. Rientrano tra le questioni definite senza formalità, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., anche quelle relative alle concrete modalità di attuazione del diritto alla restituzione e all’individuazione del destinatario, perché comunque afferenti alla restituzione dei beni in sequestro, come precisato da Sez. 4 n. 13408 del 27.02.2024.

A ciò si aggiunge il principio per cui il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa de plano dal giudice dell’esecuzione non è inammissibile, ma va qualificato come opposizione e trasmesso al giudice dell’esecuzione, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, secondo Sez. 3 n. 39515 del 27.06.2017.

La Corte chiarisce che tali conclusioni restano ferme anche quando l’ordinanza sia stata emessa all’esito di udienza camerale. L’udienza camerale deve ritenersi irritualmente disposta, perché la norma prevede un provvedimento reso senza formalità; ciò tuttavia non muta le forme di tutela. Anche in questo caso è prevista la sola facoltà di proporre opposizione, sicché il ricorso deve essere riqualificato nel rispetto del principio della conservazione degli atti e del favor impugnationis, con trasmissione al giudice competente, come affermato da Sez. 2 n. 8645 del 09.11.2022 e da Sez. 3 n. 49317 del 27.10.2015.

Pertanto il ricorso esaminato è qualificato come opposizione e gli atti sono trasmessi alla Corte d’appello di Roma, giudice competente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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