Inammissibili i motivi che chiedono una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 28066 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è deducibile in sede di legittimità il motivo che, contestando la correttezza della motivazione sulla responsabilità, tende a ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Parimenti inammissibile è il motivo che si limiti a una rassegna astratta degli elementi costitutivi del reato o a una prospettazione assertiva dell’assenza dell’elemento soggettivo. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per circostanze e per la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen.
Il Fatto
Due imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Vicenza con cui erano stati ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 624 e 707 cod. pen. e condannati alla pena ritenuta di giustizia.
I ricorrenti deducono tre motivi: la correttezza della motivazione sulla responsabilità del delitto di furto, la correttezza della motivazione sulla responsabilità della contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen. e l’eccessività della pena. La questione arriva davanti alla Corte di legittimità perché i motivi investono il merito della valutazione probatoria.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che le memorie trasmesse nell’interesse degli imputati il 16 aprile 2026 sono tardive ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., essendo state proposte oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza.
Nel merito, il primo motivo — che contesta la correttezza della motivazione sulla responsabilità per il delitto di furto — non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Quest’ultimo ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici.
La Corte ribadisce che esula dai propri poteri la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, richiamando sul punto le Sezioni Unite n. 6402 del 30/4/1997.
Il secondo motivo, relativo alla contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità perché anch’esso volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità: i ricorrenti si limitano a una mera rassegna astratta degli elementi costitutivi del reato e a una prospettazione assertiva dell’assenza dell’elemento soggettivo.
Il terzo motivo, sull’eccessività della pena, è manifestamente infondato: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l’onere argomentativo è stato adeguatamente assolto, mentre i ricorrenti oppongono un mero dissenso, senza allegare elementi decisivi in tesi ignorati.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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